LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 160 del 08/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Ruggero DI FALCO/U.S.CALCIO MONTENERO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 160 del 08/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Ruggero DI FALCO/U.S.CALCIO MONTENERO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/03/2007 il sig.Ruggero DI FALCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO MONTENERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/2006. Precisava altresì di aver ricevuto rate per €.4.000,00. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00. La Società in data 15/3/2007, presentava tramite Raccomandata le proprie controdeduzioni a difesa, ma ometteva di allegare alle stesse la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. invata al ricorrente delle stesse memorie. Giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 4-5 del Regolamento della L.N.D. le stesse non hanno valore decisionale. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società U.S.CALCIO MONTENERO il pagamento in favore del sig.Ruggero DI FALCO, della somma di €.1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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