LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 160 del 08/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia CASALI/MILAN A.C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 160 del 08/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia CASALI/MILAN A.C.F. Con reclamo datato, 10/2/2007, inoltrato a mezzo Racc.A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.na Silvia CASALI, chiedeva la condanna della A.C.F.MILAN al pagamento residuo degli emolumenti previsti nell’accordo economico depositato relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06 risultanti in €.3.900,00 In data 6/4/2007 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali giustificava la mancata erogazione dei compensi nei confronti della reclamante, dichiarando di respingere integralmente la richiesta della calciatrice ed in subordine proponeva un controreclamo per delle spese di affitto appartamento e condominiali dalla stessa pagate per il soggiorno della reclamante a Milano. Le parti venivano convocate dalla Scrivente Commissione, per l’udienza del 20/4/2007, richiedendo alla Società la presentazione di tutti gli originali della documentazione allegata alle proprie controdeduzioni. In data 16/4/2007 la Società ottemperava a quanto richiesto tramite servizio postale. Alla fissata udienza si presentava esclusivamente la calciatrice con il proprio legale. Nessuno si presentava per la reclamata. Fermo restando la tempestività della memoria difensiva, venivano comunque presi in esame dalla Commissione, gli originali delle ricevute senza che si potesse instaurare il contraddittorio stante l’assenza della A.C.F.MILAN. Dal raffronto delle ricevute e da quanto reso dalla reclamante, in ordine all’esame dei documenti prodotti, il reclamo così come indicato nel petitum va accolto. Infatti, la calciatrice ha confermato l’esistenza di un credito contrattuale il cui ammontare è analiticamente indicato in €.3.900,00 La reclamante ha altresì riconosciuto di aver ricevuto un ulteriore compenso di €.400,00 e di un altro di €.500,00 senza che vi sia traccia di ricevuta. Ciò ad onor del vero! La Commissione unanimemente ritiene, su un presupposto di assoluto buon senso e pratico, rilevato che la reclamante ha sufficientemente motivato la propria residua richiesta di €.3.900,00 di soprassedere dall’intraprendere particolari ed ulteriori iter procedurali di carattere disciplinare. La domanda riconvenzionale proposta dalla Società non può essere accolta in quanto infondata in fatto e diritto P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie il ricorso condannando la Società A.C.F.MILAN al pagamento della somma di €.3.900,00 nei confronti della Sig.na Silvia CASALI, quale importo residuo della somma dovuta in base all’accordo economico depositato. Dispone, altresì la restituzione della tassa reclamo versata.
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