LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale APA/F.C.ROSSANESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale APA/F.C.ROSSANESE
Con reclamo inoltrato il 06/06/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Pasquale APA, asseriva di aver concluso con la Società F.C.ROSSANESE 1909 ASD un accordo economico per €.25.8000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07.
Precisando di aver percepito rate per 14,000,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €11.800,00.
Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva.
Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegatola ricorso l’attestazione del versamento della tassa reclamo di €50,00 ne la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte e la copia dell’accordo economico depositato, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti commi 5-6.
P. Q. M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Pasquale APA nei confronti della Società F.C.ROSSANESE 1909 ASD per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D commi 5-6.