LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Davide GIRGENTI/A.S.D.COSSATESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Davide GIRGENTI/A.S.D.COSSATESE Con reclamo inoltrato il 25/05/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Davide GIRGENTI, asseriva di aver concluso con la Società A.S.COSSATESE un accordo economico per €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06. Richiedeva la condanna della stessa al pagamento delle ultime due mensilità relative ai mesi di Maggio-Giugno 2006 non percepite. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso l’attestazione del versamento della tassa reclamo di €50,00 ne la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti commi 5-6. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Davide GIRGENTI nei confronti della Società A.S.COSSATESE per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D commi 5-6.
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