LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CUNEO/U.S.IMPERIA 1923

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CUNEO/U.S.IMPERIA 1923 Con reclamo inoltrato il 18/05/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Alessio CUNEO, asseriva di aver concluso con la Società U.S.IMPERIA 1923 un accordo economico per €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della stessa al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Alessio CUNEO, nei confronti della Società U.S.IMPERIA 1923, per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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