LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Marco LOPETUSO/A.C.CATTOLICA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 203 del 28/06/07
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Marco LOPETUSO/A.C.CATTOLICA CALCIO
Con reclamo inoltrato il 11/05/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Marco LOPETUSO, asseriva di aver concluso con la Società A.C.CATTOLICA CALCIO un accordo economico per €.7.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07.
Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €.5.200,00.
Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva.
Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P. Q. M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Marco LOPETUSO, nei confronti della Società A.C.CATTOLICA CALCIO, per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.