LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 10/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco SENATORE/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 10/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco SENATORE/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/5/2006 il sig.Marco SENATORE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2005/2006, di complessivi € .5.200,00. Precisando di aver percepito solo acconti per €.1.300,00 chiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.900,00. La Società depositava memoria difensiva in data 30/6/2006 tramite fax ed in originale tramite Postacelere ma in contrasto con quanto previsto dall’art. 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti comma 6, (le controdeduzioni vanno inviate tramite Racc.A.R. sia alla Commissione Accordi Economici che al ricorrente, allegando la ricevuta in originale della raccomandata inviata alla controparte, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del reclamo). Di conseguenza si dichiara l’inammisibilità della memoria difensiva. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società CAMPOBASSO CALCIO S.r.l., il pagamento in favore del sig.Marco SENATORE della somma di €.3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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