LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 10/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Laura ESPOSITO/A.S.GIRLS ROSETO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 10/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Laura ESPOSITO/A.S.GIRLS ROSETO Con Racc.A.R. in data 9/05/06 la sig.na Laura ESPOSITO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.GIRLS ROSETO un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €. 7.000,00. Precisando di non aver percepito alcun acconto, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma. Sentite le parti, esaminati gli atti lette le dichiarazioni rese, emerge con evidenza che: -la modulistica in essere alla Società è quella rammostrata -la reclamante ne ha disconosciuto il contenuto manifestando incertezze sulla firma e,anzi,ha affermato di aver sottoscritto l’anno precedente analoga quietanza. Nella seduta del 22 Settembre 2006, è stato eseguito il confronto delle scritture presentate dalla Società. Da tali argomentazioni risulta che dal raffronto dei documenti relativi ai due contratti posti sotto verifica relativamente alle Stagione Sportiva 2003/04 e 2004/05, gli importi risultano essere difformi. Infatti, nella Stagione Sportiva 2003/04, il contratto indica l’importo di €.5.000,00 mentre nella Stagione Sportiva 2004/05 è indicato l’importo di €.7.000,00. Poco importa a giudizio della Commissione la correzione delle annualità, visto che, concordemente le parti hanno riferito che la modulistica è la stessa. Pertanto, viene ritenuta valida la quietanza prodotta a conferma dell’avvenuto pagamento da parte della Società. Così come risulta ininfluente la circostanza relativa alla tardività del deposito della memoria difensiva e alla mancanza di allegazione alla stessa della ricevuta in originale della Racc.inviata alla controparte da parte della resistente, tenuto conto che, in sede di comparizione delle parti, è stato integrato il contraddittorio dando esecuzione alla richiesta della reclamante in ordine all’invito a produrre documenti comparativi. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il ricorso presentato dalla Sig.na Laura ESPOSITO nei confronti della Società A.S.GIRLS ROSETO. Dispone che la tassa versata venga incamerata.
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