LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MATRANGOLO/U.S.BITONTO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MATRANGOLO/U.S.BITONTO Con Racc.in data 30/6/06 il sig.Antonio MATRANGOLO,proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.BITONTO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €. 7.500,00, precisando di aver ricevuto rate solo per €.2.500,00 chiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.5.000,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la copia dell’accordo economico in questione, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Antonio MATRANGOLO. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Per opportuna conoscenza si comunica che il reclamo non potrà essere riproposto in quanto il termine ultimo per la presentazione è scaduto il 30 Giugno 2006.
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