LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Rafael QUINTILIANO/A.S.D.CITTA’DI GRAGNANO C/5

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Rafael QUINTILIANO/A.S.D.CITTA’DI GRAGNANO C/5 Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/6/2006 il sig.Rafael QUINTILIANO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA’DI GRAGNANO C/5 un accordo economico prevedente un compenso lordo di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2004/05 e 2005/06.Precisando di aver percepito rate per €.5.150,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.1.850,00 La Società in data 6/10/2006 inviava le proprie controdeduzioni in merito violando l’art.21 bis comma 5/6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che prevede l’invio tramite Racc.A.R. di qualsiasi documentazione inerente reclami proposti alla Scrivente Commissione, anche alla controparte. La Società si presentava anche all’udienza del 13 Ottobre 2006, ammettendo la violazione di cui sopra, sottoscrivendo anche apposito verbale a firma del Presidente della stessa. Di conseguenza si dichiara la totale inammissibilità della memoria difensiva prodotta. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO C/5 il pagamento in favore del sig. Rafael QUINTILIANO della somma di €.1.850,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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