LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIACOMINI /NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 30/10/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIACOMINI /NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/6/2006, il sig.Marco GIACOMINI, richiedeva la condanna della Società NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. al pagamento di €.11.700,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico stipulato con la stessa Società relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06 pari a €.22.000,00. La Società controinteressata in data 25/07/2006 presentava le proprie controdeduzioni nelle quali sosteneva di aver corrisposto quasi interamente il compenso pattuito precisando che la somma residua dovuta era pari a €.715,00, come documentato dai documenti allegati nella memoria depositata. Il reclamante con memoria di replica in data 25/7/2006 rilevava la tardività delle deduzioni Avversarie lamentando altresì che le ricevute contabili non potevano essere contestate in quanto allegate in fotocopia e comunque insufficienti. Affermava in principalità il reclamante di non aver mai ricevuto gli importi oggetto di reclamo e di non aver mai sottoscritto alcuna quietanza, oltre l’importo già percepito e dichiarato nel reclamo. Emerge ictu oculi la grave contraddittorietà delle reciproche posizioni. Contraddittorietà che di fatto va a inficiare il contenzioso di falsità e di illiceità sotto il profilo dell’indebita richiesta di somme. La Commissione Accordi Economici alla riunione del 28/7/2006 faceva presente a viva voce alle parti l’eventuale ripercussione relativamente alle dedotte falsità e alle eventuali indebite richieste con la necessità di rimettere gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. in modo che lo stesso potesse riferire alla C.A.E. la presenza o meno di evidenti illeciti. Per evitare ciò la C.A.E. aveva dato la possibilità alle parti di riflettere, e con un provvedimento strumentale aveva rinviato la decisione all’udienza del 13/10/2006 invitando la Società ad esibire gli originali delle ricevute. Un evidente espediente per verificare le eventuali possibilità conciliative. Senza risultato, visto che all’udienza il reclamante riaffermava la tardività della difesa di controparte, rifiutandosi di considerare gli originali esibiti. E’ evidente che la violazione del termine perentorio procedurale non può essere superata pur rimanendo di fatto sotto l’aspetto dell’equità il problema relativo alle falsità presunte della richiesta o delle ricevute. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende la decisione in ordine al ricorso de quo e rimette gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. affinché possa valutare la situazione sopra descritta e di conseguenza mettere la C.A.E. in condizione di pronunciare la propria decisione, dopo le pregiudiziali sopra riferite.
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