LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 10/11/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Dino DI JULIO/FIRENZE RONDINELLA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 10/11/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Dino DI JULIO/FIRENZE RONDINELLA CALCIO Con Racc.in data 4/9/06 il sig.Dino DI JULIO,proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società FIRENZE RONDINELLA CALCIO S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 7.000,00, precisando di non aver mai ricevuto acconti, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma. Si rileva preliminarmente, che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Dino DI JULIO, nei confronti della Società FIRENZE RONDINELLA CALCIO S.r.l.. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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