LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 15/12/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LUCCHINO/POL.SCILLESE 2003

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 15/12/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LUCCHINO/POL.SCILLESE 2003 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 07/08/2006 il sig.Giuseppe LUCCHINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.SCILLESE 2003, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/2006. Richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma, non avendo percepito alcuna rata. All’inizio della corrente Stagione Sportiva la Società A.C.D.HINTER REGGIO, partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale Calabro è sorta dalla fusione della Società POL.SCILLESE 2003 e A.C.ROSARNESE e per questo è chiamata in causa sulla vertenza in oggetto. La stessa in data 1/12/2006 faceva pervenire alla Scrivente Commissione una memoria difensiva tramite fax, ma in netto contrasto con l’art.21 bis comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che prevede l’invio delle contro deduzioni tramite Racc.A.R. anche alla controparte oltre che alla Scrivente Commissione. Questo causa l’inammissibilità delle difese societarie. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società A.C.D.HINTER REGGIO il pagamento in favore del sig.Giuseppe LUCCHINO della somma di €.3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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