LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 15/12/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Selena MAZZANTINI/A.C.F.TORINO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 15/12/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Selena MAZZANTINI/A.C.F.TORINO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/9/2006 la Sig.na Selena MAZZANTINI proponeva reclamo a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. TORINO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/06, precisando di aver percepito rate per €.10.200,00 chiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00. La Società in data 15 Novembre 2006, trasmetteva le proprie contro deduzioni in merito al ricorso, ma violando l’art 21 bis delle N.O.I.F. omettendo di allegare alla nota la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla ricorrente. Non era allegato alla stessa tra l’altro nessun documento comprovante l’avvenuto pagamento delle spettanze reclamate. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata della ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova concreta di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società A.C.F.TORINO FEMMINILE il pagamento in favore del sig.na Selena MAZZANTINI della somma di €.4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it