LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 9 del 26/07/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CORAPI/S.S.D.SAPRI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 9 del 26/07/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CORAPI/S.S.D.SAPRI
Con Racc.in data 28/5/06 il sig.Francesco CORAPI,proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SAPRI, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 7.500,00, precisando di non aver percepito alcuna rata, chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma di €.7.500,00.
A seguito di accertamenti effettuati dalla Scrivente Commissione presso l’ufficio tesseramenti del Comitato Interregionale, l’accordo economico in questione non risulta depositato.
Giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il reclamo viene dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Francesco CORAPI nei confronti della Società S.S.D.SAPRI.
Dispone il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale per violazione dell’art.94 ter delle N.O.I.F. della Società S.S.D.SAPRI.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.