LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 04/07/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano SPARTERA/U.S.D.GAVORRANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 04/07/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano SPARTERA/U.S.D.GAVORRANO Con reclamo inoltrato in data 21/5/2008, a mezzo Raccomandata A.R.alla Commissione Accordi Economici, il sig.Tiziano SPARTERA,comunicava di aver stabilito un accordo economico per €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/08 con la Società U.S.D.GAVORRANO. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.250,00, credito maturato alla data del reclamo Si rileva preliminarmente per che al reclamo non è stata allegata la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla controparte giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig.Tiziano SPARTERA, nei confronti della Società U.S.D.GAVORRANO per violazione all art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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