LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CASOLLA/A.C.CATTOLICA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni CASOLLA/A.C.CATTOLICA CALCIO Con reclamo inoltrato il 22/06/2007 a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Giovanni CASOLLA,proponeva ricorso a questa Commissione, asserendo di aver concluso con la Società A.C.CATTOLICA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07, e di aver percepito solamente rate per €.2.250,00. Chiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.750,00. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Nessuna delle parti è altresì comparsa alla riunione. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti commi 5-6. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Giovanni CASOLLA nei confronti della Società CATTOLICA CALCIO S.r.l. per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.
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