LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 05/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario BENNARDO/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 05/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario BENNARDO/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/7/2007, il sig.Rosario BENNARDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.23.240,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, chiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. il pagamento in favore del sig.Rosario BENNARDO della somma di €.23.240,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.