LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 05/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 26) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro PARENTE/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 05/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
26) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro PARENTE/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/6/2007, il sig.Pietro PARENTE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.060,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007.
Precisando di non aver ricevuto alcuna rata richiedeva la condanna della stessa al pagamento della intera somma prevista dall’accordo economico..La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. al pagamento in favore del sig.Pietro PARENTE della somma di €.18.060,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.