LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 05/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 27) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIACOMINI/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 05/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 27) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIACOMINI/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Con reclamo inoltrato a mezzo Racc.A.R. in data 28/6/2007 il sig.Marco GIACOMINI, chiedeva la condanna della Società POL.NUOVO CAMPOBASSO CALCIO al pagamento della somma di €.8.600,00 per rate di stipendio non retribuite relativamente all’accordo economico depositato per la Stagione Sportiva 2005/06. Accludeva la relativa tassa reclamo ed la copia dell’accordo economico così come previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La società controinteressata non proponeva controdeduzioni. La Commissione esaminato il ricorso rileva che il reclamante ha già proposto ricorso avanti a Codesta Commissione con lo stesso petitum. Il reclamo reca la data del 30/6/2006, così come la C.A.E. decideva in data 5/6/2007 dopo accertamenti eseguiti presso l’Ufficio Indagini F.I.G.C. e la Procura Federale. La decisione della C.A.E. poteva essere impugnata dalla Commissione Vertenze Economiche entro il termine perentorio di una settimana dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale appunto 5/6/2007 Trattandosi dello stesso petitum ed essendovi come detto già un giudicato, al fine di evitare il “ne bis in idem” la Commissione non può che respingere il reclamo essendovi già una pronuncia sulla stessa domanda. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo per le motivazioni di cui sopra. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata
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