LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MONTESANO/F.C.ROSSANESE 1909

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MONTESANO/F.C.ROSSANESE 1909 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/8/2007 il sig. Giuseppe MONTESANO proponeva reclamo a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.ROSSANESE 1909 un accordo economico, prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07, precisando di aver percepito rate per €.7.300,00 chiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.7.700,00. La Società in data 18 Ottobre 2007, tramite fax richiedeva un rinvio della discussione, asserendo di non aver mai ricevuto il ricorso presentato dal sig.MONTESANO. Letti gli atti e la documentazione prodotta, la C.A.E. ritiene di accogliere il ricorso e di respingere la richiesta di rinvio formulata dalla Società, con palese intento strumentale e dilatorio. Infatti la Scrivente, d’ufficio ha provveduto ad acquisire la prova certa e documentale che la Società ha senz’altro ricevuto il reclamo. E’ agli atti l’avviso di ricevimento acquisito d’ufficio, recante il timbro postale di consegna della Raccomandata A.R. in data 8/8/2007. Pertanto, risultando palese l’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla Società, il ricorso deve essere accolto totalmente. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.ROSSANESE 1909 al pagamento in favore del sig.Giuseppe MONTESANO della somma di €.7.700,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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