LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo ULMA/A.S.D.CAMPOBELLO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 26/11/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo ULMA/A.S.D.CAMPOBELLO
Con Racc.A.R. in data 23/08/2007 il Sig. Danilo ULMA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CAMPOBELLO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 2.500,00.
Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 1.500,00
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Danilo ULMA, nei confronti della Società A.S.D.CAMPOBELLO per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.