LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 9 del 10/07/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Lubomir DUBEC/S.S.TIVOLI CALCIO 1919

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 9 del 10/07/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Lubomir DUBEC/S.S.TIVOLI CALCIO 1919 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/05/2007 il sig.Dubec LUBOMIR si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10,000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Precisando di aver percepito solo rate per €2.100,00 richiedeva il riconoscimento del credito residuo di €.7.900,00 La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l.,al pagamento in favore del sig.Dubec LUBOMIR, della somma di €.7.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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