LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 9 del 10/07/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Christian SCARLATO/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 9 del 10/07/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Christian SCARLATO/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18 Maggio 2007, il sig.Christian SCARLATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,000 relativamente alla Stagione Sportiva 2005/2006, e di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007 Relativamente al primo accordo asseriva di essere ancora creditore di €3.000,00 e per il secondo di €12.000,00. Richiedeva la condanna della Società al pagamento di €15.000,00 come totale dei due crediti. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. al pagamento in favore del sig.Christian SCARLATO della somma di €.15.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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