LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Marcio Roberto GRANA/A.S.PERUGIA C/5
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 20/02/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
4) RICORSO DEL CALCIATORE Marcio Roberto GRANA/A.S.PERUGIA C/5
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/1/ 2008, il sig.Marcio Roberto GRANA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.PERUGIA CALCIO A/5 un accordo economico biennale relativamente alla Stagione Sportiva 2006/07 è 2007/08 prevedente la corresponsione di €.20.000,00 lordi a stagione.
Precisando di aver percepito rate per €.12.000,00 (Stagione 2006/07) richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.000,00.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.PERUGIA CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig.Marcio Roberto GRANA, della somma di €.8.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.