LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Rocco Antonio MORETTO/U.S.IMPERIA CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 46 del 22/09/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Rocco Antonio MORETTO/U.S.IMPERIA CALCIO Con Racc.A.R. in data 24/072008 il sig.Rocco Antonio MORETTO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.IMPERIA CALCIO S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2007/08 di complessivi €. 10.000,00. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la prova del versamento di €.50,00 quale tassa reclamo, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Rocco Antonio MORETTO, nei confronti della Società U.S.IMPERIA CALCIO S.r.l., per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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