LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 2 e 3 e 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2 e art. 4 commi 4 e 5 nonché art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 13/10/02). La Commissione, su richiesta del deferito, dovuta ad impedimento personale, alla quale il V. Procuratore Federale nulla ha opposto, rinvia la discussione alla riunione del 14 novembre 2002 alle ore 9.30. Sig. Adrian Mutu – Calciatore Soc. Parma: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. PARMA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Juventus- Parma del 28/09/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 2 e 3 e 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2 e art. 4 commi 4 e 5 nonché art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 13/10/02). La Commissione, su richiesta del deferito, dovuta ad impedimento personale, alla quale il V. Procuratore Federale nulla ha opposto, rinvia la discussione alla riunione del 14 novembre 2002 alle ore 9.30. Sig. Adrian Mutu – Calciatore Soc. Parma: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. PARMA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Juventus- Parma del 28/09/02). Il procedimento Con provvedimento del 30/09/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Adrian Mutu, calciatore tesserato per la Soc. Parma, per violazione degli articoli 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Parma per violazione dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Mutu agli organi di stampa non avrebbero contenuto di volgarità, violenza, conflittualità o intento offensivo, in quanto esprimerebbero soltanto la frustrazione di fronte ad una sequenza di episodi di gioco riscontratisi negli ultimi cinque minuti della partita, con decisioni arbitrali di non sicura ed immediata interpretazione che avrebbero nociuto in modo determinante sul risultato, per come, del resto, dimostrato dalle successive decisioni del G.S. a seguito di prova televisiva; in secondo luogo, che il Mutu avrebbe subito il condizionamento del nervosismo che circondava l’ambiente nelle vicinanze dello spogliatoio; in terzo luogo, che non ci sarebbero precedenti a carico del calciatore, che si sarebbe sempre dimostrato un serio professionista, di grandi qualità umane e lealtà sportiva. Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 per il Mutu, e di € 2.500,00 per la Soc. Parma. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Mutu riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport-Stadio”, e “Giornale” del 29/09/2002 sono censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale. Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Mutu [Un episodio scandaloso: “(...) Cassarà non può fare finta di niente, è un fallo nettissimo, che vergogna” (cfr. “il Giornale”); “l’arbitraggio è stato scandaloso. Era impossibile non vedere il fallo di mano di Del Piero” (cfr. “la Gazzetta dello Sport”); “Vergognoso l’operato dell’arbitro” (cfr. “Corriere dello Sport-Stadio”)] travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in una lesione della reputazione e in una offesa al direttore di gara. E’ infatti possibile e certamente lecito esprimere apprezzamenti e critiche di natura tecnica sull’operato dell’arbitro, sempre che tali apprezzamenti vengano manifestati attraverso modalità espressive non gratuitamente volgari ed offensive. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mutu ai sensi dell’art. 3, comma 1, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, dal contesto nel quale sono state rilasciate le dichiarazioni, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 a Adrian Mutu e di € 2.500.00 alla Soc. Parma.
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