LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA: avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Napoli del 13/10/02 – C.U. n. 86 del 15/10/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA: avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Napoli del 13/10/02 – C.U. n. 86 del 15/10/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Verona-Napoli del 13/10/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che l’entità della sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, non avendo il comportamento dei tifosi determinato alcuna situazione di concreto pericolo e non avendo altresì provocato alcun danno a persone, cose e/o strutture. In secondo luogo, la reclamante lamenta come tale sanzione sia sproporzionata, avendo riferimento a casi analoghi (e in particolare a gare della serie cadetta). In terzo luogo, la società reclamante rileva come il Giudice Sportivo, nel sanzionare l’episodio, non abbia tenuto conto del comportamento provocatorio posto in essere dai tifosi avversari (documentato dal richiamo dello stesso Giudice Sportivo ad “offensivi striscioni” esposti dai tifosi napoletani la sera precedente la gara). Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Verona è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori posto in essere più manifestazioni espressione di violenza. In particolare, risulta che tali sostenitori in primo luogo hanno lanciato sul terreno di giuoco due bengala; in secondo luogo, hanno fatto esplodere un petardo, con notevole fragore, dietro la porta avversaria; in terzo luogo, hanno lanciato nella zona prospiciente le due panchine un bengala; in quarto luogo, hanno intonato ripetutamente cori offensivi nei confronti dei calciatori e dei sostenitori avversari; infine, hanno lanciato verso un calciatore avversario – espulso dal terreno di giuoco – alcuni oggetti, costringendo il medesimo a ritardare di alcuni minuti l'accesso al sottopassaggio. Non v'è dubbio che tali comportamenti - reiterati, di potenziale pericolosità per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco - siano sanzionabili. Tuttavia, la Commissione ritiene che la sanzione da applicare in concreto possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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