LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. ROMA avverso l’inibizione a tutto il 4 novembre 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Francesco SENSI (gara Lazio–Roma del 27/10/02 – C.U. n. 101 del 29/10/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. ROMA avverso l’inibizione a tutto il 4
novembre 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Francesco SENSI (gara Lazio–Roma
del 27/10/02 – C.U. n. 101 del 29/10/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Francesco Sensi,
Presidente della Soc. Roma, la sanzione dell'inibizione a tutto il 4 novembre 2002, per il
comportamento tenuto in occasione della gara Lazio–Roma del 27/10/02, ha proposto reclamo,
con procedura di urgenza, la stessa Società, chiedendo, in via principale, la revoca delle sanzione
comminata e, in via subordinata, la riduzione delle medesima e, in via ancor più gradata,
l’ammonizione con diffida.
Assume la Società ricorrente che le espressioni refertate sarebbero riconducibili ad un legittimo
esercizio del diritto di critica dell’operato arbitrale, senza alcun contenuto offensivo o
intimidatorio. Espressioni rivolte al direttore di gara in un contesto di particolare tensione, stante
l’andamento altalenante della gara e la sua importanza per la città di Roma.
Il ricorrente ritiene altresì che le parole utilizzate nel caso specifico siano ormai entrate nel lessico
comune, perdendo ogni connotazione offensiva.
All’odierna riunione è comparso il difensore del ricorrente che ha ulteriormente illustrato i motivi
del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rileva che il
gravame è parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il Presidente della Soc. Roma rivolgeva al
direttore di gara una frase disciplinarmente rilevante.
Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di
un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in
quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una
interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è
assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio
delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati
che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né
le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.
L’espressione utilizzata dal reclamante (non contestata nel suo tenore letterale), deve ritenersi
inequivocabilmente di contenuto irriguardoso e, pertanto, esulante dai limiti della invocata
scriminante. Essa travalica il lecito diritto di critica, perché utilizza espressioni oggettivamente
volgari ed offensive per esprimere apprezzamenti sul comportamento del direttore di gara.
Apprezzamenti che, se limitati ad una critica di natura tecnica sull’operato dell’arbitro e
manifestati con espressioni non volgari, sarebbero comunque leciti.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del
Sensi nell’ambito sia della Società sia dell’ordinamento sportivo - pure attenuate dalla
circostanza dell’assenza di terze persone - appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e dispone di
infliggere la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire
cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale fino a tutto il 2 novembre 2002,
unitamente all’ammenda di € 7.500,00; dispone la restituzione della tassa.
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