LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 4 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. CATANIA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gennaro IEZZO (gara Catania-Ascoli del 2/11/02 – C.U. n. 108 del 3/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 4 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. CATANIA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gennaro IEZZO (gara Catania-Ascoli del 2/11/02 – C.U. n. 108 del 3/11/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gennaro Iezzo, tesserato per la Soc. Catania, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto al termine della Catania-Ascoli del 2/11/2002, ha proposto reclamo d’urgenza la Soc. Catania, chiedendo la revoca e, in subordine, la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che il contenuto della frase riferita dal proprio calciatore sarebbe stata "equivocata dall'ufficiale di gara", in quanto lo Iezzo, "sotto evidente shock emotivo" per essere stato accusato per un fallo a suo parere non commesso, avrebbe rivolto le sue proteste nei confronti dell'assistente dell'arbitro (reo di aver consentito la concessione di un calcio di rigore), il quale, a sua volta, nel concitato clima di fine gara, avrebbe sentito "qualcosa altro che mai nessuno avrebbe pronunziato" (cioè la parola offensiva imputata allo Iezzo). I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali, che sono fonte di prova privilegiata, risulta che il calciatore Iezzo, dopo la conclusione della gara, durante il rientro negli spogliatoi, ha rivolto ad un assistente una espressione ingiuriosa. Tale comportamento, sulla cui materialità non possono sussistere dubbi in quanto le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali, va sanzionato e questa Commissione ritiene sufficientemente afflittiva la sanzione indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara e all’ammenda di euro 3.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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