LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N.124 DEL 14 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Daniele PORTANOVA, calciatore della Soc. MESSINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ternana- Messina del 5/11/02 – C.U. n. 116 del 7/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N.124 DEL 14 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Daniele PORTANOVA, calciatore della Soc. MESSINA avverso la
squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ternana-
Messina del 5/11/02 – C.U. n. 116 del 7/11/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Daniele
Portanova, tesserato per la Soc. Messina, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Ternana-Messina del
5/11/2002, ha proposto reclamo il calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il calciatore non avrebbe colpito
volontariamente l’avversario, trattandosi di uno scontro fortuito dovuto alla dinamica
dell’impatto.
In secondo luogo, il reclamante contesta che l’episodio possa configurarsi come violento,
non avendo fra l’altro provocato alcun danno nel giocatore avversario.
Infine, il reclamante sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe
sproporzionata ed esageratamente afflittiva, tenuto altresì conto della mancanza di
precedenti specifici da parte del Portanova.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali redatti dal Direttore di gara emerge chiaramente che il Portanova ha
colpito un avversario volontariamente con una gomitata al volto, gesto da ritenersi di
natura violenta e pericolosa, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è
concretizzato (una gomitata) e la parte del corpo attinta (il viso dell’avversario).
Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto
pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi
analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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