LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N.124 DEL 14 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Daniele PORTANOVA, calciatore della Soc. MESSINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ternana- Messina del 5/11/02 – C.U. n. 116 del 7/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N.124 DEL 14 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Daniele PORTANOVA, calciatore della Soc. MESSINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ternana- Messina del 5/11/02 – C.U. n. 116 del 7/11/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Daniele Portanova, tesserato per la Soc. Messina, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Ternana-Messina del 5/11/2002, ha proposto reclamo il calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il calciatore non avrebbe colpito volontariamente l’avversario, trattandosi di uno scontro fortuito dovuto alla dinamica dell’impatto. In secondo luogo, il reclamante contesta che l’episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l’altro provocato alcun danno nel giocatore avversario. Infine, il reclamante sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed esageratamente afflittiva, tenuto altresì conto della mancanza di precedenti specifici da parte del Portanova. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali redatti dal Direttore di gara emerge chiaramente che il Portanova ha colpito un avversario volontariamente con una gomitata al volto, gesto da ritenersi di natura violenta e pericolosa, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una gomitata) e la parte del corpo attinta (il viso dell’avversario). Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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