LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso la squalifica del campo per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Messina del 17/11/2002 – C.U. n. 136 del 23/11/2002).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso la squalifica del campo per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Messina del 17/11/2002 – C.U. n. 136 del 23/11/2002). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Cagliari la sanzione della squalifica del campo di gioco per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari-Messina del 17/11/2002, ha proposto reclamo con procedura di urgenza la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione della squalifica del campo di gioco per tre giornate e della ammenda; in via subordinata, la Società Cagliari chiede una equa riduzione della sanzione inflitta. A sostegno del gravame, la reclamante afferma, in primo luogo, l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità (oggettiva e diretta) per i fatti accaduti durante la gara Cagliari- Messina. La reclamante sostiene di non dover rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, poiché si è trattato di un episodio che la stessa reclamante non avrebbe potuto impedire o anche solo contrastare, essendo stato provocato dall’inefficienza delle Forze dell’Ordine (le cui omissioni avrebbero vanificato gli interventi preventivi posti in essere dalla Società) e dall’impossibilità materiale di collocare proprio personale sugli spalti e sul terreno di giuoco. A ciò si aggiunga l’insussistenza, a detta della reclamante, di qualsivoglia negligenza imputabile alla stessa, per non aver prestato l’attenzione o la prudenza normalmente richieste. Si è infatti trattato di un episodio provocato dal comportamento illecito e “doloso” dell’autore materiale del danno. In relazione alla responsabilità diretta, la reclamante ritiene che l’applicazione dell’art. 9, comma 2 del C.G.S. non debba essere avulsa dal reale contesto dei fatti, dovendo tenere necessariamente conto dell’esplicito divieto impartito dai Dirigenti delle Forze di Pubblica Sicurezza alla Società Cagliari di impiegare proprio personale addetto alla vigilanza. In secondo luogo, la reclamante afferma che l’episodio sanzionato dal Giudice Sportivo si inserisce in un più ampio disegno “ricattatorio” posto in essere da pochi e circoscritti soggetti animati dal solo intento di arrecare pregiudizio ed esercitare “pressione” nei confronti della Società. In terzo luogo, la difesa della reclamante sostiene che, nella determinazione della sanzione, non si è tenuto in debito conto il fattivo e costante comportamento collaborativo offerto dalla Società (a partire dal suo Presidente) per la prevenzione di atti e fatti violenti e, a seguito dell’episodio di cui all’oggetto, per l’individuazione del colpevole (conformemente al disposto di cui all’art. 10, comma 1 e art. 11 comma 6 del C.G.S.). In via istruttoria, la reclamante chiede l’escussione di un teste. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante ed il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore ed il rappresentante della Società, ritiene che esso sia parzialmente fondato. In via preliminare, la Commissione ritiene di non accogliere la richiesta avanzata dalla reclamante in via istruttoria, in quanto non rilevante ai fini della decisione. Nel merito, la Commissione distingue i profili di responsabilità riferiti al tipo “responsabilità oggettiva” e al tipo “responsabilità diretta”. Per quanto riguarda la “responsabilità oggettiva”, la Commissione ritiene applicabile nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dei fatti offerta dagli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagine), la norma di cui all’art. 9 comma 1 C.G.S. Relativamente alla “responsabilità diretta” invece, la Commissione – sempre alla luce della stessa ricostruzione dei fatti offerta dagli atti ufficiali – ritiene insussistente qualsiasi ipotesi di addebito. Mentre la ratio e l’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 1 C.G.S. (responsabilità oggettiva delle Società per il comportamento dei sostenitori) appaiono evidenti, più problematica risulta – alla luce del coordinamento tra fonti normative riferibili all’ordinamento generale e all’ordinamento sportivo sul tema del “mantenimento dell’ordine pubblico” – l’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 9 comma 2 C.G.S. (responsabilità diretta delle Società). La ratio di quest’ultima norma non può far ritenere - in capo alle Società - l’esistenza di un dovere di vigilanza funzionale al mantenimento “diretto” dell’ordine pubblico, bensì un dovere di collaborazione nei confronti delle forze e degli organi istituzionalmente preposti al mantenimento dello stesso. In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, il Cagliari risponde solo a titolo di “responsabilità oggettiva” per la condotta del proprio sostenitore. Inoltre, ’assunto difensivo secondo cui tale comportamento sarebbe ispirato ad un intervento di “pressione” nei confronti della Società, non ha trovato un qualche concreto elemento di riscontro. Presunto “ricatto” che non esclude comunque la responsabilità della Società ex art. 9, comma 1 C.G.S. Questa Commissione ritiene invece che il Cagliari non risponda anche a titolo di “responsabilità diretta” per aver mancato all’obbligo di mantenere l’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. Dagli atti ufficiali (in particolare, il referto dell’arbitro) risulta infatti che, in riferimento all’accaduto, le carenze e l’inefficienza delle Forze dell’Ordine – istituzionalmente preposte al mantenimento dello stesso – non potevano essere sopperite direttamente dalla Società reclamante. Per quel che riguarda la quantificazione della sanzione, non v'è dubbio che il comportamento del sostenitore della Società reclamante sia stato di particolare gravità e di concreta pericolosità per l’incolumità del giocatore avversario. Tuttavia, con riferimento agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi e tenuto conto del comportamento collaborativo posto in essere dalla reclamante successivamente all’accaduto, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando la sanzione della squalifica del campo per tre giornate effettive di gara e revocando la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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