LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA: avverso l’ammenda di € 17.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Brescia del 17/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ATALANTA: avverso l’ammenda di € 17.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Atalanta-Brescia del 17/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta la
sanzione della ammenda di € 17.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Atalanta-Brescia del 17/11/02, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e,
comunque, non commisurata ai fatti addebitati. Si rileva, in primo luogo, che gli episodi
sanzionati andrebbero inquadrati nel contesto in cui si sono verificati, anche tenendo conto
degli adempimenti posti in essere dalla Società al fine di prevenire i comportamenti
pericolosi per l’incolumità degli spettatori e degli atleti. In secondo luogo, la reclamante
afferma come tale comportamento – pur non potendosi definire innocuo - non abbia
provocato conseguenza alcuna sulle persone nè tanto meno sul regolare svolgimento della
gara. In terzo luogo, la reclamante afferma che i cori rivolti all’allenatore della squadra
ospite non possono essere considerati come offensivi, rientrando le espressioni dei cori
stessi nel normale lessico utilizzato in ambito sociale ed in particolare nelle competizioni
sportive. Infine, la Soc. Atalanta lamenta come non si sia tenuto conto, nell’applicazione
della sanzione, della particolare struttura del proprio stadio, che – essendo privo della pista
di atletica – non è dotato di quella “naturale” difesa naturale che tale pista rappresenta per
la distanza degli spalti dal campo di gioco.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno più volte
fatto esplodere numerosi petardi nel recinto di giuoco; in secondo luogo, gli stessi
sostenitori hanno lanciato all’interno dell’area di rigore un fumogeno acceso; in terzo
luogo, essi hanno più volte durante l'incontro urlato frasi ingiuriose nei confronti
dell'allenatore avversario. Infine, i sostenitori della squadra ospitante hanno rilanciato in
mezzo ai sostenitori avversari alcuni bengala e fumogeni accesi.
Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi rappresentano una
manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le
persone sul terreno di giuoco e sugli spalti (a causa del panico che, in merito all’ultimo
episodio, tali lanci avrebbero potuto provocare tra gli spettatori).
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della potenziale
pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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