LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso l’ammenda di € 17.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Napoli del 5/11/2002 – C.U. n. 116 del 7/11/2002).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANIA avverso l'ammenda di € 17.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Catania-Napoli del 5/11/2002 - C.U. n. 116 del 7/11/2002).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Catania la
sanzione della ammenda di € 17.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Catania-Napoli del 5/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione dell'ammenda a € 5.000,00 o, in subordine, a quanto
diversamente ritenuto opportuno, sempre procedendo alla diminuzione della sanzione
inflitta.
A sostegno del gravame, si deduce la palese sproporzione della sanzione comminata
rispetto all'accaduto: in primo luogo, perché non conforme alle sanzioni comminate dagli
Organi di giustizia sportiva in occasione di episodi analoghi; in secondo luogo, perché le
manifestazioni di dissenso poste in essere dalla tifoseria catanese nei confronti della terna
arbitrale, sia pure di una certa gravità, non avrebbero mai costituito grave pregiudizio per
l'incolumità pubblica; in terzo luogo, perché non sarebbero state adeguatamente
considerate le circostanze attenuanti del caso quali, in concreto, la categoria di
appartenenza della Società reclamante, nonché il suo status di neopromossa.
Alla riunione odierna, è comparso il legale del reclamante, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo hanno lanciato
in più occasioni verso entrambi gli assistenti dell'arbitro e verso un calciatore della squadra
avversaria, bottiglie di plastica piene d'acqua; in secondo luogo, hanno lanciato più
fumogeni (di cui uno, essendo caduto ancora accesso sul terreno di gioco, provocava
un'interruzione della gara, mentre un altro costringeva l'assistente ad entrare sul terreno di
gioco, essendogli impedita una normale condizione di visibilità); in terzo luogo, hanno
fatto esplodere petardi con notevole fragore. Inoltre, sempre dagli atti ufficiali risulta che
alcune persone non identificate, appartenenti comunque alla Società Catania, avrebbero
affrontato in modo minaccioso l'arbitro nel sottopassaggio di accesso agli spogliatoi.
Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi hanno
rappresentato una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l’incolumità
delle persone sugli spalti (considerata la natura contundente - bottiglie di plastica piene
d'acqua, fumogeni e petardi – degli oggetti lanciati).
Tuttavia, ritiene la Commissione che, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva, la
sanzione pecuniaria possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto
conto dell'orientamento degli organi di giustizia sportiva in analoghe fattispecie.
Non possono, nel contempo, trovare accoglimento le argomentazioni difensive
relativamente alla circostanza che le condotte poste alla base dell'ammenda non avrebbero
costituito grave pregiudizio per l'incolumità pubblica.
Il dispositivo.
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la
sanzione a € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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