LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 6 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA: avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Parma-Roma del 24/11/2002 – C.U. n. 143 del 26/11/2002).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 6 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ROMA: avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di
gara ed ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Parma-Roma del
24/11/2002 – C.U. n. 143 del 26/11/2002).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Roma la
sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara per il
comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Parma-Roma del 24/11/2002, ha
proposto reclamo la stessa società, chiedendo la revoca della squalifica del campo di gioco
o, in subordine, la commutazione della stessa in altra sanzione prevista dal C.G.S.
A sostegno del gravame, la società reclamante rileva, in primo luogo, come la sanzione sia
eccessiva, se riferita ai fatti (comunque gravi) avvenuti durante l’incontro, e
sproporzionata, se rapportata alle meno afflittive sanzioni comminate dal Giudice Sportivo
in occasione di episodi analoghi verificatisi in altri campi di giuoco. A tale proposito, la
soc. Roma sottolinea come il petardo non sia stato indirizzato intenzionalmente contro
persone con la volontà di offendere. Volontarietà presente invece - a detta della reclamante
- in casi analoghi sanzionati meno severamente dal Giudice Sportivo. Il petardo non
avrebbe quindi avuto alcuna potenzialità offensiva, essendo stato lanciato in mezzo a
cartelloni pubblicitari.
In secondo luogo, la reclamante lamenta come le varie circostanze attenuanti, seppur
evidenziate dallo stesso Giudice Sportivo, non siano state in realtà tenute in
considerazione ai fini della determinazione della sanzione.
Fra le diverse circostanze attenuanti, particolare rilievo assumerebbe – a detta della
reclamante – lo “status” di Società ospite della Roma, il quale, trattandosi di una gara in
trasferta, esimeva la stessa società dall’obbligo di mantenimento dell’ordine pubblico (ex
art. 9, comma 2 C.G.S.). Tale “status” rendeva materialmente impossibile per la
reclamante controllare l’ingresso dei propri tifosi nello stadio.
In terzo luogo, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto, ai fini della
quantificazione della sanzione, l’attività di fattiva collaborazione posta in essere dalla
Roma per prevenire l’accadimento di episodi violenti.
Infine, la reclamante sostiene che tale episodio sia da imputare al comportamento di un
presunto “tifoso” singolo, non essendosi verificati altri episodi di violenza fuori dallo
stadio.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante ed il difensore della reclamante, i quali
hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e le memorie difensive, sentito il difensore ed
il rappresentante della società, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato.
Non v’è dubbio che il fatto oggetto del provvedimento reclamato – di particolare gravità e
concreta pericolosità per l’incolumità delle persone – sia sanzionabile.
In primo luogo, va osservato che – come correttamente affermato dal Giudice Sportivo –
l’assenza di recidiva per specifica violazione dell’art. 11 C.G.S. a carico della soc. Roma
nella corrente stagione non precluderebbe l’applicazione della sanzione più grave della
squalifica del campo. Il sistema disciplinare delineato dagli artt. 9, 1° comma ed 11
C.G.S., infatti, consente di ritenere le sanzioni previste dall’art. 11 C.G.S. come un livello
minimo di pena per comportamenti violenti lesivi o pericolosi per l’incolumità delle
persone, lasciando al Giudice Sportivo la possibilità di determinare sanzioni più severe in
occasione di episodi violenti di particolare gravità.
Pertanto, ritenuta la riconducibilità del fatto violento – pericoloso e dannoso – ai
sostenitori della soc. Roma, la stessa risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi
del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 e 11 C.G.S.
La Commissione ritiene che, valutato l’orientamento degli organi di giustizia sportiva in
casi analoghi, il contesto in cui questo è avvenuto (gara in trasferta), le concrete misure
assunte dalla reclamante al fine di collaborare con le Forze dell’Ordine per la prevenzione
di condotte violente (documentate dalla soc. Roma) e, infine, l’assenza di precedenti
specifici nel corso dell’attuale stagione, la sanzione può essere ridotta nella misura di cui
al dispositivo.
Nulla rileva invece la zona del recinto di giuoco verso la quale sarebbe avvenuto il lancio
(fra i cartelloni pubblicitari e lontano da persone), stante la concreta pericolosità del gesto
a provocare danno all’incolumità delle persone.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di applicare la sanzione
dell’ammenda di € 50.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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