LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Christian PANUCCI – Calciatore Soc. Roma: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Bruno BARTOLOZZI –Tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 2 comma 4 – Seconda parte – C.G.S.; Soc.INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 – Seconda parte – C.G.S. (gara Roma-Internazionale del 16/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Christian PANUCCI – Calciatore Soc. Roma: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Sig. Bruno BARTOLOZZI –Tesserato Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. ROMA: violazione art. 2 comma 4 – Seconda parte - C.G.S.;
Soc.INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 – Seconda parte - C.G.S. (gara
Roma-Internazionale del 16/11/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 26/11/02 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
Christian Panucci, calciatore della Soc. Roma, e Bruno Bartolozzi, tesserato della Soc.
Internazionale, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S.
per il comportamento tenuto dagli stessi, al termine della gara Roma-Internazionale del
16/11/02, all’imbocco della scalinata di accesso agli spogliatoi, ed in particolare, Panucci,
per aver reagito con una manata al volto ad un’espressione “vivace” rivoltagli dal
Bartolozzi, e quest’ultimo, per avere inveito verbalmente contro il primo, dandogli del
“bastardo”.
Con lo stesso atto venivano deferite anche le Società Roma e Internazionale a titolo di
responsabilità oggettiva, ex art. 2, comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta ai propri
tesserati.
Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti i soggetti deferiti
presentavano memoria difensiva. Bartolozzi e la Soc. Internazionale sostenevano: che
nessun comportamento disciplinarmente rilevante era stato posto in essere dal Bartolozzi,
essendosi egli limitato a reagire verbalmente ad una aggressione fisica di Panucci; che
comunque, avendo Bartolozzi agito “al di fuori di qualsiasi rapporto organico” con la
società di appartenenza, quest’ultima non avrebbe potuto in alcun modo rispondere a titolo
di responsabilità oggettiva. Chiedevano pertanto il proscioglimento da ogni addebito.
Panucci e la Soc. Roma sostenevano invece: che il primo si era limitato a reagire ad una
serie di espressioni, non semplicemente “vivaci”, bensì piene di animosità e risentimento e
di contenuto provocatorio del Bartolozzi che si era appositamente portato (senza averne
titolo) nella zona di accesso al sottopassaggio riservata ai calciatori ed ai dirigenti della
Soc. Roma; che quello descritto dal collaboratore dell’Ufficio Indagini come “manata al
volto” era stato in realtà un semplice “gesto di stizza” del Panucci, “consistito
nell’allungare il braccio a mano aperta in direzione del Bartolozzi”, all’unico scopo di
farlo “desistere dal proposito di rivolgere altre frasi dal contenuto provocatorio ed
offensivo”. Concludevano pertanto chiedendo: in via principale, il proscioglimento dagli
addebiti; in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione minima.
Alla riunione odierna sono comparsi il Vice Procuratore Federale che ha concluso per
l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione
di giorni 10 (dieci) per il Bartolozzi e dell’ammenda di € 4.000,00 per la soc.
Internazionale; e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per il Panucci e
per la soc. Roma.
Sono comparsi altresì i deferiti, il rappresentante della Soc. Roma ed i difensori degli
incolpati, i quali hanno ribadito le conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie
difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le risultanze della relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini – che costituisce fonte privilegiata di prova - non
lascino dubbio alcuno sulla fondatezza del deferimento. Infatti, la condotta rispettivamente
tenuta da Panucci (manata al volto di Bartolozzi) e da quest’ultimo (espressioni offensive
all’indirizzo di Panucci) in occasione dell’alterco di cui gli stessi si resero protagonisti al
termine della gara Roma-Internazionale del 16/11/02, costituisce pacificamente violazione
del precetto generale di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. che impone a tutti i tesserati di
“comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, e probità in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva”.
Il fatto che il Bartolozzi possa aver dato causa all’alterco – portandosi in zona “dedicata”
ai dirigenti e ai calciatori della Roma e rivolgendosi a Panucci in termini “vivaci” – non
può certo scriminare la reazione scomposta ed eccessiva di quest’ultimo, reazione che per
quanto inidonea a produrre conseguenze lesive, ha comunque comportato un’ingerenza
significativa nella sfera fisica del dirigente dell’Internazionale (raggiunto al viso dalla
mano del calciatore romanista).
Né potrebbe a sua volta il Bartolozzi invocare a propria scusante la provocazione inerente
al gesto posto in essere in suo danno da Panucci, atteso che, come attestato dalla relazione
dell’Ufficio Indagini, fu appunto il dirigente dell’Internazionale a dare avvio al diverbio
con la sua invettiva verbale.
Deve dunque affermarsi la responsabilità di Panucci e Bartolozzi, cui consegue quella
oggettiva delle società di rispettiva appartenenza ex art. 2, comma 4 C.G.S. Occorre
ricordare – in risposta alla tesi difensiva avanzata nella memoria della Soc. Internazionale
- che per costante giurisprudenza della Caf la responsabilità oggettiva delle società si
focalizza nel rapporto di associazione o di tesseramento, instauratosi tra le persone fisiche
(dirigenti, tesserati etc.) ed il sodalizio cui sono collegate e trova la sua precisa ragion
d’essere e la sua collocazione logica nell’identità del centro d’interesse tra l’operato del
responsabile soggettivo e la sfera d’azione del responsabile oggettivo.
Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso il
contesto in cui le violazioni sono state commesse, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Christian Panucci la sanzione
dell’ammenda di € 5.000,00 e alla società Roma la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00;
delibera altresì di infliggere a Bruno Bartolozzi la sanzione dell’ammenda € 5.000,00 e
alla Soc. Internazionale la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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