LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fernando COUTO (gara Roma-Internazionale del 7/11/02 – C.U. n. 171 del 10/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. LAZIO: avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fernando COUTO
(gara Roma-Internazionale del 7/11/02 – C.U. n. 171 del 10/11/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione
dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Fernando Couto, tesserato per la Soc.
Lazio, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento
tenuto durante la gara Lazio-Internazionale del 7/12/2002, ha proposto reclamo d’urgenza
la Soc. Lazio, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che la sanzione inflitta al Couto sarebbe
eccessivamente afflittiva in relazione ai fatti verificatisi e, in particolare, al precedente
comportamento provocatorio del giocatore avversario.
In secondo luogo, la difesa sostiene che la condotta del Couto non sarebbe stata svincolata
dall’azione di gioco e non avrebbe avuto il carattere della violenza, non suscettibile quindi
- come tale - di prova televisiva.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e visionato il filmato
televisivo, rileva che il gravame non è fondato.
Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee
a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S.
Dagli atti ufficiali e dalla visione del filmato televisivo, questa Commissione ritiene che la
ricostruzione dell’episodio effettuata dal Giudice Sportivo sia corretta e del tutto
condivisibile.
Risulta, infatti, che, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo, il
calciatore Couto ha colpito un avversario con un calcio alla testa.
Si deve altresì ritenere che tale comportamento fosse intenzionale, potendo quindi definirsi
violento. Appaiono del tutto irrilevanti le considerazioni svolte nella memoria difensiva
relative ai momenti precedenti e successivi il fatto.
Quanto alla commisurazione della pena, vanno considerate le modalità attraverso le quali
il gesto è stato compiuto (un calcio) e la zona del corpo colpita (la testa dell’avversario):
modalità che connotano il comportamento del giocatore della Lazio di particolare
pericolosità per l’integrità fisica del giocatore avversario.
Tale comportamento è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in
conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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