LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Salernitana del 17/11/02 – C.U. n. 132 del 19/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 3 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Bari-Salernitana del 17/11/02 – C.U. n. 132 del 19/11/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la
sanzione della ammenda di € 4.000,00, per il comportamento tenuto dalla stessa Società e
dai suoi sostenitori durante la gara Bari-Salernitana del 17/11/2002, ha proposto reclamo
la stessa Società.
A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto al
fatto contestato e, in particolare, che, per effetto di una recente sentenza della Corte di
Cassazione con la quale è stata affermata l’irrilevanza penale della introduzione negli stadi
di materiale pirico, si sarebbe determinata l’impossibilità per le Società di impedire
situazioni di pericolo o di danno causate dall’uso di tale materiale. Di conseguenza si
chiede l’annullamento della sanzione e, in subordine, l’applicazione della stessa in misura
minima.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, durante la gara, i sostenitori della reclamante, in tre
occasioni distinte, hanno acceso e fatto cadere in un settore degli spalti non occupato da
persone alcuni fumogeni e razzi luminosi.
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità
con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che, non risultando fondate le argomentazioni difensive della reclamante (i
principi affermati in sede di giurisdizione penale non possono certo esonerare le società
dall’osservanza degli specifici obblighi di prevenzione stabiliti dall’ordinamento sportivo),
la sanzione irrogata appare equa, anche in considerazione della recidiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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