LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 9 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. COMO : avverso la squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Como-Udinese del 18/12/02 – C.U. n. 183 del 20/12/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 9 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. COMO : avverso la squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Como-Udinese del 18/12/02 – C.U. n. 183 del 20/12/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Como la sanzione della squalifica del campo di gioco per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Como-Udinese del 18/12/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, la reclamante afferma in primo luogo che si è trattato di una serie di episodi che la stessa non avrebbe potuto in alcun modo impedire o anche solo prevenire, essendo stati provocati dall’inefficienza delle Forze dell’Ordine. La difesa sostiene quindi che, nella determinazione della sanzione, non si sarebbe tenuto in debito conto il fattivo comportamento collaborativo offerto dalla Società (a partire dal suo Presidente) durante la gara per la cessazione dei fatti violenti. La reclamante afferma che l'entità della squalifica non sarebbe equa, perché eccessiva e non proporzionata ai fatti (in considerazione della natura “oggettiva” della responsabilità ascritta alla reclamante e dell’assenza di premeditazione nel comportamento dei propri sostenitori). Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante ed il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore ed il rappresentante della Società, ritiene che esso non sia fondato. Intanto, non vi è contestazione alcuna circa l’effettivo accadimento dei gravissimi episodi verificatisi nel corso della gara Como-Udinese, che sono stati puntualmente descritti nel referto dei direttori di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagine: fittissimo e ripetuto lancio in campo di oggetti (aste in plastica, frutta, bottiglie in plastica e in vetro, accendini), ripetuto lancio in direzione di persone sul terreno di giuoco di altri oggetti (aste in plastica, un tubo metallico con rubinetto, fumogeni, bottigliette di plastica, monete e sputi), ulteriore lancio di oggetti, dopo il 21° del secondo tempo, in direzione delle persone sul terreno di giuoco (monete, due aste da bandiera in ferro, bottigliette d’acqua, un elevato numero di grossi e pesanti pezzi appuntiti di ceramica, un’asta in ferro e numerosi accendini), tentativo di sfondamento dei cancelli e di invasione del campo. Tali comportamenti rappresentano una manifestazione di violenza concretamente pericolosa per l'incolumità pubblica, per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti (considerato, fra l’altro, la lesione subita, a seguito del lancio di un oggetto, da un calciatore). La reiterazione di tali comportamenti inoltre – aggravati da un tentativo di invasione del campo - conferma la determinazione al compimento di atti violenti da parte dei sostenitori della reclamante, certamente non riconoscibile come estemporanea. Fatti che devono essere qualificati come di straordinaria gravità (sia per la natura degli oggetti lanciati in campo - aste in ferro, pezzi di ceramica appuntiti etc. - sia per il conseguente pericolo a cui sono state esposte le persone presenti sul terreno di giuoco) e che sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo con motivazione che la Commissione ritiene corretta e da condividersi. In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la Società Como - in applicazione del combinato disposto degli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, comma 1 del C.G.S. - risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori. Le stesse doglianze della reclamante sono del resto riferite alla sola entità della sanzione, come determinata dal Giudice Sportivo e ritenuta eccessivamente afflittiva. In ordine a tale quantificazione, risulta peraltro indubbio che il comportamento dei sostenitori della Società reclamante sia stato violento, intimidatorio, oggettivamente e concretamente pericoloso per l’incolumità dei giocatori, degli ufficiali di gara e delle altre persone ammesse sul terreno. La gravità dei fatti, gli elementi che emergono dagli atti ufficiali e finanche le stesse argomentazioni difensive, impongono un giudizio di congruità della sanzione come applicata dal Giudice Sportivo, che pure ha anche già valutato l’incidenza delle attenuanti riconoscibili. La congruità della sanzione appare infatti corretta e ciò anche in considerazione del fatto che la Società Como - che pure ha espressamente riconosciuto la prevedibilità di rischio di incidenti in una situazione definita di “incandescenza” (così espressamente nella propria memoria difensiva e anche in sede di udienza davanti a questa Commissione) - non ha tenuto alcun comportamento idoneo a poter ritenere anche solo almeno in parte fronteggiata la stessa situazione di rischio, pur riconosciuto appunto come “prevedibile”. Testualmente, nella memoria del 24/12/2002, si legge che “la situazione sul campo di Como è ormai da alcune settimane ‘esplosiva’; si rammenta in proposito che già nel corso delle partite contro Inter e Milan i tifosi lariani avevano dato vita a manifestazioni di protesta 200/634 con toni ed atteggiamenti decisamente accessi”; ed è pure immediatamente soggiunto che “era pertanto prevedibile il rischio di incidenti, che si sono puntualmente verificati” (pag.4). In altri termini, a fronte di una situazione di rischio della quale si dimostra di aver avuto perfetta consapevolezza, la società non ha potuto dimostrare di aver tenuto concretamente alcun comportamento preventivo, neppure in minima parte idoneo ad evitare la stessa situazione di rischio, fronteggiata soltanto una volta che quello stesso rischio si è concretizzato nei fatti oggetto di giudizio. Perfettamente congrua deve ritenersi dunque la sanzione decisa dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo, confermando la sanzione della squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara; dispone l’incameramento della tassa.
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