LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Aldo SERENA: violazione art. 3 comma 1 C.G.S. (dichiarazioni rese a Controcampo il 10/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Sig. Aldo SERENA: violazione art. 3 comma 1 C.G.S. (dichiarazioni rese a Controcampo il
10/11/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 13/11/02, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il
sig. Aldo Serena, componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della FIGC, per
rispondere della violazione di cui all’art. 3, comma 1, del C.G.S. per aver pubblicamente
espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione di soggetti e di organismi operanti nell’ambito
della FIGC, provocando ingiusto discredito sull’intera categoria arbitrale.
Nell’atto di contestazione, si precisava che il deferito, nel corso della trasmissione televisiva
“Controcampo” (Italia 1 – 10 novembre), aveva esternato il sospetto che gli arbitri, nell’ultimo
anno di attività, fossero maggiormente corruttibili, suscitando una vasta
eco in altre trasmissioni televisive e sui principali organi di stampa sportiva (“Siccome è capitato
che calciatori e dirigenti siano stati al centro di illeciti sportivi, al tempo del calcio scommesse, un
arbitro che è sicuro di chiudere la propria carriera all’ultimo anno può essere indotto in
tentazione”– Corriere della Sera dell’11 novembre 2003, pag.39 – “E’ sbagliato porre un limite
di età alla carriera degli arbitri. Non è da escludere, così come è successo in passato ad alcuni
giocatori o ad alcuni dirigenti, che l’arbitro sia tentato di
monetizzare all’ultimo anno della carriera” – La Gazzetta dello Sport del 12 novembre 2002,
pag.9).
All’odierna riunione è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha richiesto la dichiarazione
di responsabilità dell’incolpato e la sua condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 e
dell’inibizione di mesi tre.
E’ comparso altresì il deferito, il quale ha negato ogni intento diffamatorio, precisando che il suo
intervento era diretto a dare un contributo al miglioramento della normativa vigente in materia di
limiti di età degli arbitri.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni pubblicamente rese
dal sig. Aldo Serena, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili.
Preliminarmente va ribadito, ancora una volta, che l’ordinamento federale riconosce ad ogni
tesserato, né potrebbe essere altrimenti, il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni
che, per la loro intrinseca soggettività, devono ritenersi comunque lecite, anche se non
rispondenti ad un criterio di rigorosa obbiettività.
Tuttavia tale diritto non è assoluto in quanto trova un limite nel corrispondente diritto alla dignità
ed al rispetto spettante agli altri soggetti operanti nell’ambito federale per cui devono ritenersi non
conformi ai doveri di lealtà, probità e rettitudine, sanciti dall’art. 1 del C.G.S., quelle pubbliche
dichiarazioni che, concretandosi in mere insinuazione dal carattere generico, gratuito ed
immotivato, determinano grave discredito per i destinatari.
L’addebitare pubblicamente un’intesa categoria arbitrale (“gli arbitri nell’ultimo anno di attività”)
come “corruttibile” ed incline a “monetizzare” le proprie funzioni, senza fornire alcun elemento di
concreto riscontro a tale gratuita generalizzazione, esula da ogni lecita valutazione critica e si
sostanzia in uno sprezzante giudizio, gravemente lesivo della dignità professionale di altri soggetti
operanti nell’ambito federale.
L’assunto difensivo secondo cui con tali dichiarazioni il deferito intendeva soltanto suffragare la
proposta di eliminare ogni rigido limite d’età per l’attività arbitrale, non è meritevole di
accoglimento in quanto tale asserito intento, del tutto lecito, non può ovviamente essere
perseguito mediante l’esternazione di premesse diffamatorie.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del deferito ed allo stesso, tenuto conto delle gravità
delle dichiarazioni contestate e della loro idoneità a ledere la credibilità dell’istituzione federale,
va inflitta la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Aldo Serena la sanzione dell’inibizione per
mesi uno e quella dell’ammenda di € 2.500,00