LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Fabio CANNAVARO – Calciatore Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 – seconda parte – C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Lazio-Internazionale del 7/12/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Sig. Fabio CANNAVARO – Calciatore Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 - seconda parte - C.G.S. per
responsabilità oggettiva. (gara Lazio-Internazionale del 7/12/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 10/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Fabio Cannavaro, calciatore tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell'art. 1,
comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto durante lo svolgimento della gara Lazio-
Internazionale del 7/12/2002, nonché la Soc. Internazionale per violazione dell'art. 2, comma 4,
del C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
memorie difensive, nelle quali si rileva, innanzitutto, che l’azione disciplinare sarebbe stata
esercitata dalla Procura Federale attraverso un mezzo di prova inutilizzabile, cioè la relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini; in secondo luogo, che la condotta addebitata sarebbe stata
diretta conseguenza di quella ben più grave di un avversario; in terzo luogo, che non sarebbe
ipotizzabile la responsabilità oggettiva della Società. In conseguenza, si chiede il proscioglimento
dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di
euro 5.000,00 per Fabio Cannavaro e per la Soc. Internazionale.
Sono comparsi altresì il calciatore ed i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è
sanzionabile.
Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che, durante lo svolgimento della
gara, il Cannavaro compiva il c.d. “gesto dell’ombrello” che poteva essere rivolto sia nei
confronti di un calciatore avversario, sia nei confronti del pubblico. Durante il dibattimento il
Cannavaro ha riconosciuto di aver commesso il gesto, precisando che esso era rivolto ad un
avversario responsabile di un grave comportamento non regolamentare e dichiarandosi molto
dispiaciuto per la condotta tenuta.
Tale comportamento integra gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, secondo
il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della
probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile
all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’incolpato, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza, non risultando fondate le argomentazioni difensive
proposte dagli stessi. Infatti, innanzitutto, a norma dell’art. 25, n. 4, del C.G.S., le Commissioni
disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati dagli Organi federali, tra i quali rientra
l’Ufficio Indagini, che, ai sensi dell’art. 27 del C.G.S., ha il compito di svolgere d’ufficio tutte le
indagini nelle materie, tra le altre, di cui all’art. 1 del C.G.S.; in secondo luogo, la circostanza,
peraltro non provata in questa sede, che il Cannavaro abbia adottato il comportamento
addebitato in conseguenza di quello ben più grave di un avversario non può essere valutata come
esimente, poiché in ogni caso il comportamento stesso è contrario ai principi sanciti dall’art. 1 del
C.G.S.
Sanzioni eque, anche in considerazione delle conseguenze, sia pure solo potenziali, che possono
riconnettersi al comportamento dell’incolpato e della platealità del gesto, nonché del
rincrescimento manifestato dal Cannavaro, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 sia
a Fabio Cannavaro sia alla Soc. Internazionale.
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