LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e 3.000,00 € di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi DI BIAGIO (gara Perugia-Internazionale del 19/1/2003 – C.U. n. 215 del 21/1/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara e 3.000,00 € di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi DI BIAGIO (gara Perugia-Internazionale del 19/1/2003 – C.U. n. 215 del 21/1/2003). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Luigi Di Biagio, calciatore tesserato per la Soc. Internazionale la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di 3.000,00 €, per il comportamento tenuto durante la gara Perugia-Internazionale del 19/1/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la condotta del calciatore non avrebbe avuto il carattere della violenza e che non sarebbe stata adeguatamente considerata l’assenza di qualsiasi conseguenza lesiva ai danni del giocatore avversario (come riferito dal direttore di gara), dovendo tuttavia ricorrere alle cure dei sanitari. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che in una azione di giuoco il calciatore Di Biagio ha colpito un avversario nella parte posteriore di una gamba con un calcio ribadito violento. Tale comportamento, descritto in modo espresso e chiaro nel referto arbitrale e nella successiva integrazione redatta dal direttore di gara, è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze dannose, nulla rilevando, in questo caso, la sussistenza o meno di lesioni “permanenti” del giocatore avversario colpito. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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