LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Fabio CAPELLO, allenatore della Soc. ROMA avverso l’ammonizione con diffida ed ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta–Roma del 19/01/03 – C.U. n. 215 del 21/01/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Fabio CAPELLO, allenatore della Soc. ROMA avverso l’ammonizione con diffida ed ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta–Roma del 19/01/03 – C.U. n. 215 del 21/01/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione dell’ammonizione con diffida e quella dell’ammenda di € 2.500,00, per il comportamento tenuto nel corso della gara Atalanta-Roma del 19/1/2003, ha proposto reclamo Fabio Capello, allenatore tesserato per la Soc. Roma, chiedendo la revoca della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che le affermazioni contenute nel rapporto del direttore di gara “sono manifestamente false” in quanto l’incolpato non avrebbe tenuto alcun comportamento antiregolamentare, essendosi limitato ad alzarsi, senza proferire alcuna parola, con la conseguenza che la sanzione adottata dal Giudice Sportivo sarebbe ingiusta perché comminata in relazione ad una condotta non rilevante sotto il profilo disciplinare. In particolare, si osserva che la sanzione sarebbe iniqua, anche tenuto conto del fatto che – secondo il commento di tutti gli organi di informazione – la direzione dell’arbitro sarebbe stata del tutto insufficiente (tanto è vero che lo stesso è stato assoggettato a provvedimento di “sospensione”). In via istruttoria, si chiede la visione della ripresa televisiva dell’episodio e l’audizione in contraddittorio del direttore di gara. Alla riunione odierna, sono comparsi il reclamante, il quale ha sottolineato di sentirsi leso nella propria onorabilità e danneggiato nell’immagine, nonché il suo difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Preliminarmente, la Commissione osserva che secondo il Codice di Giustizia Sportiva: a) i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 31, lett. a1); b) la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, è riconosciuta soltanto qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (art. 31, lett. a2) ovvero in casi di condotta violenta (art. 31, lett. a3 e a4); c) gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione (art. 30, n. 4); d) non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate (art. 30, n. 4). Ne deriva che, alla luce della normativa vigente, la Commissione non può accogliere le istanze istruttorie presentate dall’incolpato, perché, nel caso in esame, da una parte, mancano le condizioni per l’utilizzazione delle riprese televisive e, dall’altra, risulta vietato il contraddittorio tra l’ufficiale di gara e la parte. Nel merito, la Commissione rileva che, secondo quanto risulta dal rapporto del direttore di gara, a seguito di una decisione del direttore stesso, l’incolpato, con atteggiamento particolarmente aggressivo, è scattato dalla panchina, gesticolando in segno di protesta. Tale comportamento, che è stato confermato telefonicamente dal direttore di gara in sede di supplemento di referto richiesto dalla Commissione, va considerato nel suo complesso come disciplinarmente rilevante, non essendo accettabile una condotta aggressiva, e quindi intimidatoria, nei confronti del direttore di gara. Per completezza espositiva, la Commissione rileva come la pronuncia delle frasi attribuite al deferito nel referto (“Allora ammoniscilo! E’ da ammonire; ammoniscilo, ammoniscilo”) appaia disciplinarmente irrilevante, in quanto non offensive nei confronti dell’arbitro e da annoverarsi fa le espressioni lecite di critica, pur vivace, nel confronto delle decisioni del direttore di gara. Il che rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in linea di fatto. Ne consegue che la prospettazione difensiva secondo la quale l’incolpato non avrebbe tenuto alcuna condotta meritevole di sanzione non è fondata, perché in contrasto con quanto riportato negli atti ufficiali, che fanno piena prova circa il comportamento di tesserati e che, d’altra parte, gli Organi della giustizia sportiva sono tenuti a porre a fondamento delle proprie decisioni. Per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione ritiene che il comportamento dell’incolpato sia stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, anche in considerazione della recidiva reiterata e specifica relativa a precedenti episodi (C.U. n. 60 del 24.9.2002; C.U. n. 73 dell’1.10.2002). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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