LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Sampdoria del 6/1/03 – C.U. n. 199 del 7/1/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Palermo-Sampdoria del 6/1/03 – C.U. n. 199 del 7/1/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Palermo la
sanzione della ammenda di € 4.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Palermo-Sampdoria del 6/1/2003, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la condotta sanzionata sarebbe riconducibile ad un
unico e brevissimo episodio non preceduto né seguito da alcun gesto di intolleranza o
generica protesta, nemmeno verbale; inoltre, che tale condotta non sarebbe stata
pericolosa in relazione agli oggetti lanciati, non avendo questi provocato all’assistente
“alcun dolore”; infine, si rileva che la Società avrebbe posto in essere con tutti i mezzi a
propria disposizione una campagna di prevenzione e censura di ogni violenza.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, durante lo svolgimento della gara, i sostenitori della
reclamante hanno lanciato due bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, una delle
quali ha colpito un assistente ad un fianco, senza conseguenze lesive di sorta.
Tale comportamento, che deve essere qualificato come potenzialmente pericoloso per
l’incolumità pubblica, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità
con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la
sanzione è stata irrogata in considerazione della potenziale pericolosità dei comportamenti
rispetto all’incolumità delle persone ed in considerazione altresì della recidiva.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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