LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. TORINO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore RAMALLO Franco Josè Maria (gara Torino-Internazionale del 2/02/03 – C.U. n. 232 del 4/02/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. TORINO avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore RAMALLO Franco
Josè Maria (gara Torino-Internazionale del 2/02/03 – C.U. n. 232 del 4/02/03).
Il procedimento
La Soc. Torino ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il
Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la
sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Franco Ramallo
Josè Maria, tesserato per la Soc. Torino, per il comportamento tenuto durante la gara
Torino-Internazionale del 2/02/03, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la
sua riduzione.
A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per
l’utilizzo della prova televisiva, non potendosi affermare che l’episodio sia veramente
sfuggito anche all’assistente del direttore di gara (come invece indicato nel supplemento
di rapporto richiesto dal Giudice Sportivo).
Alla riunione odierna, è comparso il difensore e il rappresentante della reclamante, i quali
hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive
idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del
C.G.S.
Per quanto riguarda il Franco, da tali immagini risulta che lo stesso, con la mano destra
chiusa a pugno, colpiva da dietro sul fianco destro il calciatore Zanetti della Soc.
Internazionale, il quale piegava le ginocchia e poi cadeva a terra. Tale comportamento è
avvenuto a giuoco fermo (perché l’azione non era, in quel momento, ancora ripresa, non
essendo stato ancora battuto il calcio di punizione in favore del Torino), è sfuggito al
controllo degli ufficiali di gara ed è definibile come atto violento (perché è evidente
l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del
medesimo, in considerazione della zona del corpo verso la quale il gesto è stato
indirizzato).
In particolare, tale episodio deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo”
dell’arbitro e dei suoi assistenti, in quanto non percepito e non concretamente percepibile,
stante: a) la circostanza che il direttore di gara – come precisato nel supplemento e
confermato a questa Commissione telefonicamente in sede d’interpello - in attesa
dell’effettuazione del calcio di punizione, si stava collocando in posizione per seguire la
ripresa del giuoco ed il suo campo di visuale non comprendeva il punto in cui si trovavano
Franco e Zanetti; b) la circostanza che la posizione dell’assistente n. 1 non è documentata
dalle immagini che riprendono il momento in cui è stato dato il pugno da Franco; c) la
circostanza che l’arbitro ha specificato nel suo supplemento – confermato a questa
Commissione telefonicamente in sede di interpello - che il collaboratore non potè rilevare
nulla, essendo impegnato in quei frangenti a controllare la regolarità della posizione del
pallone e la distanza dei calciatori avversari dallo stesso.
Sotto il profilo sanzionatorio, l’episodio è stato correttamente valutato dal Giudice
Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi
analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a
giuoco fermo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. TORINO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore RAMALLO Franco Josè Maria (gara Torino-Internazionale del 2/02/03 – C.U. n. 232 del 4/02/03)."