LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 248 DEL 13 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gabriel BATISTUTA (gara Internazionale-Reggina del 9/02/03 – C.U. n. 244 dell’11/02/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 248 DEL 13 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. INTERNAZIONALE: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gabriel BATISTUTA (gara Internazionale-Reggina del 9/02/03 – C.U. n. 244 dell’11/02/03). Il procedimento La Soc. Internazionale ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Gabriel Batistuta, tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Reggina del 9/2/2003, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, la reclamante afferma che, nel caso di specie, non ricorrerebbe alcuna delle tre condizioni per l’utilizzo della prova televisiva. In primo luogo, la ricorrente afferma che l’episodio non è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara, come riferito in campo dallo stesso direttore di gara ai giocatori subito dopo l’episodio e riportato dalla stampa il giorno successivo. In secondo luogo, la reclamante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo, non potendosi connotare l’episodio – data la sua dinamica - come “estraneo all’azione in svolgimento” o come avvenuto “a giuoco fermo”. Il pallone, infatti, era indirizzato proprio al Batistuta. In terzo luogo, la reclamante esclude che il comportamento del Batistuta possa essere qualificato come violento, non essendo necessariamente violento un contatto inidoneo a provocare un danno (o, come nel caso di specie, anche solamente un pericolo di danno). Sempre a detta della reclamante, si è trattato infatti di una “manata” finalizzata solamente a liberarsi dalla marcatura dell’avversario, senza tuttavia alcuna intenzione di ledere l’integrità fisica dell’avversario stesso. Infine, la ricorrente ritiene la sanzione sproporzionata ed iniqua rispetto al reale accadimento dei fatti. La difesa dell’Internazionale chiede la visione del filmato contenente il colloquio tra arbitro e giocatori, l’ammissione di prova documentale (costituita da una dichiarazione rilasciata dal capitano Javier Zanetti e da uno stralcio della Gazzetta dello Sport dell’11/2/2003) e l’audizione dell’accompagnatore del direttore di gara. Alla riunione odierna sono comparsi il Batistuta ed il suo legale, i quali hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e visionato il filmato televisivo, rileva che il gravame è fondato. Preliminarmente, questa Commissione ritiene di non poter accogliere le istanze istruttorie formulate dal ricorrente perché, relativamente alla visione del filmato, mancano - alla luce della normativa vigente - le condizioni per l’utilizzo di tali riprese televisive e, in merito alle dichiarazioni, all’articolo di stampa e all’audizione, esse non sono rilevanti. Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Per quanto riguarda l’episodio, dalle immagini risulta che il Batistuta, in occasione di una rimessa laterale, alzando d’improvviso il braccio sinistro colpiva con l’avambraccio il volto di un calciatore avversario – Ivan Franceschini - in quel momento al suo fianco. Questa Commissione deve quindi verificare la sussistenza – ai fini dell’utilizzo della prova televisiva, ex art. 31 a3 C.G.S. – delle tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo: a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara; b) che il fatto si connoti come “condotta violenta”; c) che il fatto sia avvenuto a “giuoco fermo” o sia comunque “estraneo all’azione di giuoco”. In merito al primo requisito, l’episodio deve ritenersi effettivamente “sfuggito al controllo” dell’arbitro e dei suoi assistenti, in quanto: a) il direttore di gara – come precisato dallo stesso nel supplemento di rapporto e confermato a questa Commissione telefonicamente in sede d’interpello - in occasione della rimessa laterale, stava controllando la regolare effettuazione di tale rimessa e quindi il suo campo di visuale non comprendeva il punto in cui si trovavano Batistuta e Franceschini (il cui contatto non è stato quindi dallo stesso in alcun modo perpecipo); b) la posizione dei collaboratori non è documentata dalle immagini che riprendono il momento in cui è stato colpito il Franceschini; c) l’arbitro ha specificato nel suo supplemento che gli stessi collaboratori non hanno rilevato nulla, essendo impegnati a controllare la regolarità della ripresa del giuoco. Relativamente al secondo presupposto, la visione del filmato dimostra chiaramente come la condotta del Batistuta sia definibile come atto violento, essendo evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato e delle modalità con le quali è stato posto in essere. A questa Commissione non resta quindi che valutare se la condotta del Batistuta sia estranea o meno all’azione di giuoco, terzo presupposto per l’utilizzo della prova televisiva. La Commissione ritiene che le espressioni “estraneità all’azione di giuoco” e “azione in svolgimento” non si identifichino necessariamente con il concetto di “controllo” o “possibile controllo” del pallone ma ricomprendano – come correttamente indicato dallo stesso Giudice Sportivo - anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro e successivo controllo dello stesso (la norma intende infatti sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall’azione di giuoco nel suo complesso). Nel caso specifico, Batistuta ha colpito l’avversario quando il pallone – appena rimesso in giuoco da un suo compagno di squadra – era diretto nella zona del campo dallo stesso occupata (insieme ad un ristretto numero di calciatori). Tale condotta era quindi finalizzata non tanto all’immediato possesso e controllo del pallone, quanto a contendere all’avversario una posizione di vantaggio per, immediatamente dopo, colpire o conquistare il pallone stesso. Pur non trattandosi di un contrasto di giuoco “diretto”, è configurabile come contatto comunque non avulso dalla dinamica dell’azione di giuoco in svolgimento, potendosi interpretare come modalità, seppur maldestra e violenta, di anticipare l’avversario. In sintesi, dalle immagini risulta un insieme di elementi che possono far ritenere il movimento di Batistuta in danno di Franceschini - pur violento – frutto di un contrasto di giuoco, correlato ai movimenti scomposti del calciatore dell’Internazionale nella sua corsa di avvicinamento al pallone (e per averne il possesso). Tale indubitabile circostanza fa venire meno una delle condizioni per l’utilizzazione delle immagini televisive - sulle quali dovrebbe formarsi la valutazione circa la condotta contestata al Batistuta - e rende conseguentemente superfluo ogni ulteriore approfondimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di prosciogliere il calciatore Gabriel Batistuta e dispone la restituzione della tassa.
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