LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 27 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Sampdoria del 26/01/03 – C.U. n. 227 del 28/01/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 27 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Sampdoria del 26/01/03 - C.U. n. 227 del 28/01/2003). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la sanzione della ammenda di € 7.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Sampdoria del 26/1/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, la reclamante adduce - relativamente al primo episodio contestato - l’erronea interpretazione della scritta riportata nello striscione, il cui tenore non può in alcun modo configurarsi come irrispettoso del lutto per la scomparsa del Presidente Onorario della soc. Juventus, soprattutto se letto congiuntamente ed in modo consequenziale ad altro striscione (facente riferimento alla crisi imprenditoriale in cui versa la città di Livorno). In ogni caso poi, sempre a detta della reclamante, gli striscioni sarebbero stati esposti solo per pochi istanti ed il minuto di silenzio sarebbe stato accompagnato dall’applauso di tutti i tifosi livornesi. In merito al secondo episodio contestato, la Soc. Livorno afferma che si è trattato di uno slogan rivolto non alla categoria arbitrale bensì alla tifoseria avversaria. Il suo contenuto, peraltro, non può configurarsi come offensivo, essendosi trattato di una frase di scherno nei confronti dei tifosi liguri (posto in essere attraverso un acronimo di una parola simile al nome di un direttore di gara), in nessun modo lesiva della reputazione o della dignità di chicchessia. La reclamante rileva poi, in merito ai lanci dei fumogeni e delle bottiglie di acqua, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque, sproporzionata avendo riferimento a casi analoghi. Si sarebbe trattato di una condotta non pericolosa in relazione agli oggetti lanciati, non avendo questi provocato ad alcuno (tanto meno all’allenatore avversario) conseguenze lesive di sorta. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i suoi sostenitori hanno esposto prima dell’inizio della gara – precisamente, durante il minuto di silenzio in memoria del Presidente Onorario della Soc. Juventus – uno striscione di tenore irrispettoso del lutto e, durante la gara, uno striscione ingiurioso nei confronti di un arbitro della CAN; gli stessi sostenitori hanno lanciato dei fumogeni, provocando il ritardo nell'inizio del secondo tempo; infine, in due diverse occasioni, hanno lanciato una bottiglia in plastica piena d'acqua verso l'allenatore avversario. Tale comportamento, che deve essere qualificato – relativamente agli striscioni – come irriguardoso ed offensivo nei confronti del Presidente Onorario della Soc. Juventus e di un rappresentante della categoria arbitrale e – per quel che riguarda il lancio di oggetti - come potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione della particolare portata offensiva degli striscioni e della potenziale pericolosità dei lanci di fumogeni e di bottiglie di acqua rispetto all’incolumità delle persone, tenuto altresì conto della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it