LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 258 DEL 27 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione artt. 3 comma 1, 4 commi 1 e 3 e 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. COMO: violazione artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3, C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 19/12/2002). Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione artt. 3 comma 1 e 16 C.G.S.; Soc. COMO: violazione artt. 3 comma 2, 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 10/01/2003). Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione artt. 17 comma 8 e 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. COMO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Como-Atalanta del 12/01/2003).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 258 DEL 27 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione artt. 3 comma 1, 4 commi 1 e 3 e 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. COMO: violazione artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3, C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 19/12/2002). Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione artt. 3 comma 1 e 16 C.G.S.; Soc. COMO: violazione artt. 3 comma 2, 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 10/01/2003). Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione artt. 17 comma 8 e 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. COMO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Como-Atalanta del 12/01/2003). Il procedimento Con provvedimento dell’23/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Enrico Preziosi, Presidente della Soc. Como: 1) per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, in relazione alla gara Como-Udinese del 18/12/02, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (“La Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Tuttosport” e “La Gazzetta dello Sport” dell’19/12/2002), nonché ad emittenti televisive (Tele+ e Rai) giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché il prestigio e la credibilità dell’istituzione federale, mettendo altresì in dubbio la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato; 2) per violazione dell’art. 17,comma 8 CGS per essersi trattenuto, in occasione della stessa gara, negli spogliatoi della propria squadra, nonché per essersi portato sotto la curva della tifoseria locale ed essere entrato sul terreno di giuoco, benché sottoposto a provvedimento disciplinare di inibizione. Con lo stesso provvedimento è stata deferita anche la Soc. Como ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell’art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente sub 1), ed ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente sub 2). Successivamente, con provvedimento del 13/1/2003, il Procuratore Federale ha nuovamente deferito a questa Commissione Enrico Preziosi per violazione dell'art. 3, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (“La Gazzetta dello Sport” dell’10/1/2003), giudizi lesivi della reputazione di soggetti dell’ordinamento federale e di organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Como per violazione dell'art. 3, comma 2 e dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con ulteriore provvedimento del 15/1/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Enrico Preziosi per nuova violazione dell'art. 17, comma 8 del C.G.S., per essersi presentato, benché colpito da provvedimento disciplinare a termine, presso gli spogliatoi della propria squadra, in occasione della gara Como-Atalanta del 12/1/03, rilasciando anche un’intervista televisiva. Con lo stesso atto è stata deferita anche la soc. Como ai sensi dell’art. 2, comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire, in data 21/2/03, una memoria difensiva, in sintesi deducendo: a) l’insussistenza degli addebiti concernenti la duplice violazione dell’art. 17, comma 8 C.G.S. (deferimenti del 23/12/02 e del 15/1/03) in quanto il Presidente del Como, accedendo agli spogliatoi in occasione delle due gare suindicate, avrebbe agito nel legittimo esercizio del diritto – riconosciuto da norme primarie dell’ordinamento giuridico generale cui non possono derogare le norme disciplinari dell’ordinamento federale – del datore di lavoro di controllare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei propri dipendenti (allenatore e calciatori); b) la non applicabilità della previsione di responsabilità diretta della società ex art, 2, comma 4 C.G.S. in relazione alla violazione dell’art. 17, comma 8, avendo il Preziosi trasgredito il divieto di accesso agli spogliatoi nella sola veste di tesserato e non anche in quella di Presidente della Soc. Como, essendo quest’ultima estranea al provvedimento di inibizione; c) l’infondatezza della duplice incolpazione ex art. 3, comma 1 C.G.S (deferimenti del 23/12/02 e del 13/1/03) essendosi Preziosi limitato a rimarcare i propri dubbi sull’obiettività di alcune decisioni arbitrali e disciplinari “in assenza di qualsivoglia intenzione diffamatoria o lesiva dell’onorabilità e della correttezza degli Organi federali e dei tesserati”; d) l’applicabilità dell’istituto della continuazione alle violazioni dell’art. 3, comma 1 C.G.S. In conclusione, i deferiti chiedono il proscioglimento da tutte le incolpazioni e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima, previa unificazione sotto il vincolo della continuazione degli addebiti contestati e di quelli già giudicati con decisione di questa Commissione in data 2/12/02 (confermata dalla CAF in data 14/1/03). Alla riunione odierna la Commissione, su conforme istanza delle parti, ha disposto la riunione dei tre deferimenti per evidenti ragioni di connessione. Il Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto a Enrico Preziosi, per le dichiarazioni lesive oggetto del primo deferimento, inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di giorni 20, oltre all’ammenda di € 10.000,00; per le dichiarazioni lesive oggetto del secondo deferimento, inibizione per la durata di mesi tre, oltre all’ammenda di € 25.000,00; per la violazione di cui all’art. 17, comma 8 oggetto del primo deferimento, giorni sette di inibizione e € 3.000 di ammenda, e per la violazione della stessa norma oggetto del terzo deferimento, giorni sette di inibizione e € 5.000 di ammenda; quanto alla Soc. Como, ammenda di € 10.000 e di € 25.000 per le dichiarazioni lesive oggetto, rispettivamente del primo e del secondo deferimento, ammenda di € 3.000 e di € 5.000, per le violazioni di cui all’art. 17, comma 8, oggetto, rispettivamente, del primo e del terzo deferimento. Sono comparsi altresì il sig. Preziosi, e in rappresentanza della Soc. Como, il sig. Imborgia, nonché il difensore degli stessi i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate. In particolare il sig. Preziosi, nel negare di aver mai profferito l’espressione ‘gentaglia’ con riferimento ai componenti degli Organi della giustizia Sportiva, si è del pari doluto che gli sia stato attribuito l’uso di una tale terminologia spregiativa, motivando per contro la sua presenza negli spogliatoi pur nel suo status di inibito quale esercizio connesso ai suoi diritti/doveri di datore di lavoro. I motivi della decisione Con riguardo alla duplice violazione dell’art. 3, comma 1 C.G.S., la Commissione osserva che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto o di una persona, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere generico volte al mero discredito dei destinatari. Il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni colorite e polemiche, ma non mediante gratuite contumelie e denigrazioni ingiustificate. L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art.1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. Le affermazioni dell’incolpato oggetto del deferimento del 23/12/2002 (tra le altre, “arbitraggio in malafede”, “arbitraggio più che scandaloso o più che vergognoso”; “il calcio è malato e Saccani è l’espressione esatta di questo calcio”, “non si può penalizzare una squadra in questa maniera”, “c’è del marcio”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento (reazione a presunti errori arbitrali in occasione della gara Como-Udinese del 18/12/02), non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio del diritto di critica, perché esprimono – senza essere ancorate ad alcun elemento di concreto riscontro - giudizi lesivi della reputazione di soggetti ed organi operanti nell’ambito federale. Esse si risolvono in una forma di obiettiva denigrazione del direttore della gara suddetta (accusato non tanto di incapacità, quanto di vera e propria malafede) ed adombrano dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato, insinuando addirittura che possa esistere un atteggiamento di pregiudiziale sfavore nei confronti della Soc. Como da parte di non meglio identificati soggetti dell’Organizzazione federale, i quali opererebbero per manovrare l’intero sistema calcistico (definito indiscriminatamente “marcio” e “malato”). Le successive affermazioni (oggetto del deferimento del 13/1/2003) di Preziosi prendono invece di mira gli organi di giustizia sportiva (ed in particolare questa Commissione Disciplinare) definiti anch’essi espressione di un sistema di potere prevenuto contro la società Como e di un modo di giudicare iniquo e discriminatorio (tra le altre: “nessuna società negli ultimi trent’anni è stata penalizzata quanto la nostra. Un disegno chiaro ormai ne abbiamo avuto ampia dimostrazione … Malafede, certamente, non si può non pensarlo … ne è uscito un verdetto che è la prova evidente di un modo di giudicare non equo … Ma che giustizia è questa? Come si fa a non pensare male? … A giudicare ci sono ex giudici, ex ufficiali della Guardia di Finanza, tutti riciclati di un vecchio sistema … Gentaglia … me la stanno facendo pagare …”). Non può esservi dubbio alcuno che pure tali inequivoche dichiarazioni, tenuto conto del loro contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento (reazioni del Presidente alla decisione della Commissione Disciplinare di confermare la squalifica per quattro giornate di gara del campo del Como inflitta alla società dal giudice sportivo per i fatti accaduti in occasione della gara Como-Udinese del 18/12/02), travalichino ampiamente il lecito esercizio del diritto di critica, perché esprimono gravi giudizi lesivi della credibilità e reputazione di persone operanti nell’ambito federale, insinuando anche in questo caso che possa esistere una premeditazione da parte degli organi di giustizia sportiva, i cui componenti – spregiativamente qualificati come “gentaglia” – per senso di sudditanza al sistema di potere che condizionerebbe da sempre il mondo del calcio, adotterebbero le loro decisioni, non in applicazione dei principi di legalità ed imparzialità, bensì sulla base di arbitrari pregiudizi a favore di certe società (non indicate) ed in danno di altre (tra le quali il Como). A tale riguardo, peraltro, questa Commissione non può non prendere atto dell’atteggiamento tenuto dal sig. Preziosi nel corso dell’odierna seduta, teso, da un lato, a rivendicare la finalità ‘moralizzatrice’ delle sue esternazioni – asseritamente rivolte al perseguimento di una maggiore trasparenza nella gestione del sistema sportivo calcio – dall’altro, a prendere in qualche modo le distanze dall’effetto denigratorio che sarebbe derivato dalle affermazioni a lui attribuite dagli organi di stampa (e ciò con specifico riferimento a quelle che formano oggetto del deferimento del 13.1.2003). Orbene: ancorché non si possa riconoscere valenza scriminante alle odierne argomentazioni difensive svolte in prima persona dal sig. Preziosi (posto che ben altri avrebbero dovuto essere i tempi, gli strumenti e le forme attraverso i quali smentire pubblicamente le affermazioni attribuitegli), si reputa comunque di doverle tenere in debito conto ai fini del trattamento sanzionatorio. Deve dunque affermarsi la responsabilità del Preziosi, alla quale segue quella – diretta - della Società di appartenenza. Rilevato che i comportamenti oggetto dei presenti procedimenti sono distinti tra loro (in quanto relativi a fatti e destinatari diversi), essi non possono che essere valutati e sanzionati autonomamente, secondo quanto previsto dalle norme del codice di giustizia sportiva. Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, rese tra l’altro in un momento in cui Preziosi era già sottoposto a provvedimento di inibizione per analoghi comportamenti antiregolamentari (vedi decisione di questa commissione in data 2/12/02), della idoneità di tali dichiarazioni a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità sia di soggetti che operano nell’ambito federale e arbitrale che dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, tenuto conto della recidiva e valutato peraltro l’apprezzabile comportamento tenuto dal deferito nel corso dell’odierna riunione - risultano quelle di cui al dispositivo. Quanto alla violazione dell’art. 17, comma 8 C.G.S. oggetto del primo deferimento, osserva la Commissione come dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini (costituente fonte di prova privilegiata) risulti che il Presidente del Como si trattenne negli spogliatoi della propria squadra fin dall’inizio della gara Como-Udinese del 18/12/02, gridando, durante l’intervallo, frasi genericamente offensive all’indirizzo degli arbitri e della Federazione ed accedendo poi, durante gli incidenti, sul terreno di gioco per portarsi sotto la curva della tifoseria locale, peraltro con già riconosciuti intenti pacificatori. Quanto alla medesima violazione oggetto del terzo deferimento, risulta dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che il Presidente del Como, sia prima dell’inizio della gara Como-Atalanta del 12/1/03, sia al termine della stessa, si trattenne negli spogliatoi della propria squadra, rilasciando nella prima circostanza anche un’intervista all’emittente televisiva Tele+. Tali comportamenti integrano la fattispecie disciplinare prevista dall’art. 17, comma 8 C.G.S. posto che il Preziosi alle date del 18/12/02 e del 12/1/03 risultava sottoposto a provvedimento di inibizione a termine (decisione di questa commissione in data 2/12/02 confermata dalla C.A.F. in data 14/1/03). Gli argomenti difensivi sviluppati nella memoria depositata sono infondati sia in diritto, sia in fatto. In diritto si osserva che non è possibile disapplicare in sede di procedimento disciplinare disposizioni regolamentari per asserito contrasto con norme di rango primario dell’ordinamento giuridico generale: invero, la sede della risoluzione di conflitti siffatti è esclusivamente quella della giustizia ordinaria cui i soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali possono eventualmente ricorrere, previo esonero dal vincolo della clausola compromissoria. E’ dunque irrilevante in sede disciplinare l’allegazione del Preziosi di aver inteso esercitare – nell’accedere agli spogliatoi della propria squadra in occasione delle due gare citate – il diritto (riconosciuto dal codice civile e dalla legge 300/70 al datore di lavoro) di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative da parte dei propri dipendenti (in particolare dell’allenatore): il codice di giustizia sportiva non contempla infatti una sistema di scriminanti analogo a quello previsto dal codice penale, e l’autonomia dell’ordinamento federale rispetto a quello ordinario preclude al primo di mutuare norme e principi dal secondo. In fatto, poi, si osserva, da un lato, che il Preziosi ben avrebbe potuto soddisfare la pretesa esigenza di controllo dei propri dipendenti delegando all’uopo personale qualificato dello staff societario, ovvero attivandosi in forme (ad es. comunicazioni telefoniche) non comportanti violazione del disposto dell’art. 17, comma 8; dall’altro, che comunque il deferito non si è affatto limitato ad accedere agli spogliatoi per verificare l’operato dell’allenatore, avendo profferito invettive contro arbitri e F.I.G.C., rilasciato un’intervista televisiva ed avendo infine fatto ingresso sul terreno di giuoco, ancorché al fine di tentare di contenere le intemperanze in atto da parte della tifoseria locale (in occasione dei gravi incidenti avvenuti nel corso della gara del 18/12/02). Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Preziosi per entrambe le violazioni contestate. Quanto alla Società di appartenenza la tesi difensiva della non configurabilità della responsabilità diretta non ha giuridico fondamento. E’ evidente che la sanzione dell’inibizione è comminata solo nei confronti del Presidente-persona fisica (art. 14 lett. e del C.G.S.), e che di conseguenza il divieto di accesso agli spogliatoi ex art. 17, comma 8 deve necessariamente attingere il medesimo destinatario. E’ del pari incontestabile però che della violazione di questo divieto la società di appartenenza del soggetto inibito – il quale sia anche legale rappresentante della stessa – debba essere chiamata a rispondere in virtù del meccanismo di imputazione giuridica di cui all’art. 2, comma 4 C.G.S., norma questa che non fa altro che ribadire, in sede disciplinare, il principio dell’immedesimazione organica applicabile in materia societaria. Le argomentazioni difensive sembrano invece evocare un principio giuridico – societas delinquere non potest – che appartiene (o apparteneva attese le recenti aperture legislative) al diritto penale italiano ed è invece estraneo all’ordinamento sportivo. Va dunque affermata la responsabilità diretta della società deferita per entrambe le violazioni contestate. L’aggravamento delle sanzioni - tenuto conto dell’ampiezza non trascurabile del periodo di tempo in cui Preziosi si è indebitamente trattenuto negli spogliatoi (specie in occasione della prima gara), nonchè dell’indifferenza palesata dal deferito rispetto all’osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 17, comma 8 in sede di esecuzione delle sanzioni a termine – può essere quantificato nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione infligge: - relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 23/12/2002 al sig. Preziosi Enrico, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi uno e dell’ammenda di €. 10.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell’ammenda di €. 10.000,00; - relativamente alle dichiarazioni lesive oggetto del deferimento del 13/1/2003 al sig. Preziosi Enrico la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi due e dell’ammenda di €. 15.000,00, nonché alla Società Como la sanzione dell’ammenda di € . 15.000,00; - per la violazione di cui all’art. 17, comma 8, C.G.S. oggetto del deferimento del 23.12.2002 al sig. Preziosi Enrico la sanzione dell’ammenda di €. 5.000,00 ed alla Società Como quella dell’ammenda di €. 5.000,00; - per la violazione di cui all’art. 17, comma 8, C.G.S. oggetto del deferimento del 15.01.2003 al sig. Preziosi Enrico la sanzione dell’ammenda di €. 10.000,00 con diffida ed alla Società Como quella dell’ammenda di €. 10.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it