LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Riccardo GAUCCI, Francesco GRAZIANI, Salvatore MONACO, Nassin MENDIL – tesserati Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Siena-Catania dell’11/11/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sigg. Riccardo GAUCCI, Francesco GRAZIANI, Salvatore MONACO, Nassin
MENDIL - tesserati Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e
oggettiva (gara Siena-Catania dell’11/11/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 11/2/03 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Riccardo Gaucci, Francesco Graziani, Salvatore Monaco e Nassin Mendil, tesserati della
Soc. Catania, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al
comportamento tenuto dagli stessi al termine della gara Siena-Catania del 11/11/02,
nonché la Soc. Catania per violazione dell’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S., a titolo di
responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.
Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti i soggetti deferiti hanno
presentato una memoria difensiva, nella quale si rileva, in via generale, che la relazione
del Collaboratore dell’Ufficio Indagini sarebbe frammentaria e fortemente incompleta,
così da non poter essere considerata attendibile e che i comportamenti degli incolpati
sarebbero stati provocati dai tesserati della squadra avversaria. In particolare, poi, si
sottolinea come, per quanto riguarda il Gaucci, il comportamento sarebbe stato causato
dalla agitazione e dallo stato emotivo del dopo partita e, inoltre, vi sarebbe stato un
ravvedimento tempestivo; per quanto riguarda il Graziani, gli addebiti sarebbero
assolutamente generici e, comunque, andrebbe considerata la mancanza di precedenti
specifici; per quanto riguarda il Monaco e il Mendil, il loro comportamento non avrebbe
avuto alcun contenuto antiregolamentare e, comunque, si sarebbe concretizzato soltanto in
un mero tentativo; per quanto riguarda la Soc. Catania, la corretta valutazione delle
condotte dei suoi tesserati dovrebbe comportare una limitazione della responsabilità a
titolo oggettivo.
Successivamente il Mendil ha inviato una lettera nella quale dichiara di aver ricevuto il
deferimento solo in data 12 marzo, essendo stato trasferito ad altra Società del 1° febbraio
2003.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’inibizione di giorni sette e dell’ammenda di € 2.000,00 per il Gaucci,
dell’ammonizione e dell’ammenda di € 2.000,00 per il Graziani, della squalifica per due
giornate di gara per il Monaco e della squalifica per una giornata di gara per il Mendil,
nonché a quella dell’ammenda di € 4.000,00 per la Soc. Catania.
E’ comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti nelle memorie, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo il
proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, una sanzione minima.
I motivi della decisione
Preliminarmente, la Commissione osserva che l’affermazione del Mendil, secondo la
quale l’atto di deferimento sarebbe stato conosciuto solo in data 12 marzo 2003, è
palesemente smentita dal fatto che lo stesso ha firmato la memoria difensiva in data 9
marzo 2003 presentata dalla Soc. Catania. Di conseguenza, va respinta la richiesta di
rinvio.
Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti e sentito il difensore dei deferiti, ritiene che
il comportamento degli incolpati sia sanzionabile.
Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini – che costituisce fonte privilegiata
di prova – risulta che, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, innanzitutto, il
calciatore Monaco e l’amministratore unico Gaucci ingiuriavano i dirigenti della squadra
avversaria; in secondo luogo, i calciatori Monaco e Mendil tentavano di aggredire gli
stessi dirigenti, senza riuscirvi per l’intervento dei Carabinieri; in terzo luogo, il
calciatore
Monaco lanciava la propria maglietta contro un dirigente avversario; infine, l’allenatore
Graziani, bestemmiando, urlava frasi di accusa di parzialità nei confronti dell’arbitro.
Conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale consegue
quella oggettiva delle società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso il
contesto in cui le violazioni sono state commesse e il fatto che, successivamente, il Gaucci
si è scusato con il collaboratore dell’Ufficio Indagini per il comportamento tenuto,
appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
10.000,00 con diffida a Riccardo Gaucci, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 2.000,00
a Francesco Graziani, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 a Salvatore
Monaco, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Nassin Mendil, ora tesserato
per la Soc. Ascoli, nonché quella dell’ammenda di € 4.000,00 per la Soc. Catania.
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