LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Salvatore VICARI, Salvatore SULLO, Salvatore D’ALTERIO, Daniele PORTANOVA, Giovanni SULFARO – tesserati Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sigg. Massimo MUTARELLI, Cristian LA GROTTERIA, Nicola SANTONI, Giuseppe MASCARA, Matteo PIVOTTO – tesserati Soc. Palermo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA e Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, per responsabilità oggettiva (gara Messina-Palermo del 15/12/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sigg. Salvatore VICARI, Salvatore SULLO, Salvatore D’ALTERIO, Daniele
PORTANOVA, Giovanni SULFARO – tesserati Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Sigg. Massimo MUTARELLI, Cristian LA GROTTERIA, Nicola SANTONI, Giuseppe
MASCARA, Matteo PIVOTTO – tesserati Soc. Palermo: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. MESSINA e Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, per responsabilità
oggettiva (gara Messina-Palermo del 15/12/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 27/1/03 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Salvatore Vicari, Salvatore Sullo, Salvatore D’Alterio, Daniele Portanova, Giovanni
Sulfaro, tesserati della Soc. Messina, e Massimo Mutarelli, Cristian La Grotteria, Nicola
Santoni, Giuseppe Mascara, Matteo Pivotto, tesserati della Soc. Palermo, per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al comportamento tenuto dagli stessi al
termine della gara Messina-Palermo del 15/12/02, nonché le Società Messina e Palermo
per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta ai propri tesserati.
Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti i soggetti deferiti hanno
presentato memorie difensive. In quella presentata da Vicari, Sullo, D’Alterio, Portanova,
Sulfaro e dalla Soc. Messina si rileva che il comportamento degli incolpati sarebbe stato
causato dalla tensione agonistica e che, comunque, esso sarebbe stato controllato
direttamente dagli ufficiali di gara. In quella presentata da Mutarelli, La Grotteria,
Santoni, Mascara, Pivotto e dalla Soc. Palermo, invece, si rileva che gli incolpati
sarebbero stati vittime di aggressioni, che essi sarebbero intervenuti solo per sedare gli
animi o per difendere compagni aggrediti, che eventuali comportamenti non ortodossi nei
confronti delle Forze dell’Ordine non sono stati giudicati illeciti dalla Autorità giudiziaria.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per due giornate di gara per il Vicari, della squalifica per una giornata di gara
per il Sullo, della squalifica per una giornata di gara per il D’Alterio, della squalifica per
una giornata di gara per il Portanova, dell’inibizione per mesi due e della ammenda di €
3.000,00 per il Sulfaro, dell’ammenda di € 1.000,00 per il Mutarelli, dell’ammenda di €
1.000,00 per il La Grotteria, della squalifica per due giornate di gara per il Santoni,
della
squalifica per una giornata di gara per il Mascara, della squalifica per una giornata di gara
per il Pivotto, nonché a quella dell’ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Messina e
dell’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Palermo.
Sono comparsi altresì i rappresentanti degli incolpati i quali, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già
formulate, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati e in subordine
l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento degli
incolpati sia sanzionabile.
Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini – che costituisce fonte privilegiata
di prova – risulta che, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, i calciatori Vicari,
Sullo, D’Alterio, Mutarelli e La Grotteria si sono colpiti e spintonati a vicenda; che il
calciatore Santoni ha spintonato con violenza un vigile urbano, facendolo cadere a terra;
che i calciatori Portanova, Vicari, Mascara, Pivotto, Santoni e il dirigente Sulfaro hanno
dato vita ad un tafferuglio, colpendosi reciprocamente; che in tale occasione il dirigente
Sulfaro si è distinto per energici incitamenti alla violenza.
Poiché le affermazioni contrarie contenute nelle memorie difensive degli incolpati
risultano sprovviste di prova, deve affermarsi la responsabilità degli stessi, alla quale
consegue quella oggettiva delle società di rispettiva appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso
l’ambito in cui le violazioni sono state commesse, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione e
dell’ammenda di € 10.000,00 a Salvatore Vicari, dell’ammonizione e dell’ammenda di €
5.000,00 a Salvatore Sullo, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Salvatore
D’Alterio, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Daniele Portanova, della
squalifica fino al 10/4/2003 e dell’ammenda di € 3.000,00 a Giovanni Sulfaro,
dell’ammenda di € 1.000,00 a Massimo Mutarelli, dell’ammenda di € 1.000,00 a Cristian
La Grotteria, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 a Nicola Santoni,
dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Giuseppe Mascara, ora tesserato Soc.
Genoa, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Matteo Pivotto, nonché quella
dell’ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Messina e di € 2.000,00 per la Soc. Palermo.
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