LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Salvatore VICARI, Salvatore SULLO, Salvatore D’ALTERIO, Daniele PORTANOVA, Giovanni SULFARO – tesserati Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sigg. Massimo MUTARELLI, Cristian LA GROTTERIA, Nicola SANTONI, Giuseppe MASCARA, Matteo PIVOTTO – tesserati Soc. Palermo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA e Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, per responsabilità oggettiva (gara Messina-Palermo del 15/12/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Salvatore VICARI, Salvatore SULLO, Salvatore D’ALTERIO, Daniele PORTANOVA, Giovanni SULFARO – tesserati Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sigg. Massimo MUTARELLI, Cristian LA GROTTERIA, Nicola SANTONI, Giuseppe MASCARA, Matteo PIVOTTO – tesserati Soc. Palermo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA e Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, per responsabilità oggettiva (gara Messina-Palermo del 15/12/02). Il procedimento Con provvedimento del 27/1/03 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Salvatore Vicari, Salvatore Sullo, Salvatore D’Alterio, Daniele Portanova, Giovanni Sulfaro, tesserati della Soc. Messina, e Massimo Mutarelli, Cristian La Grotteria, Nicola Santoni, Giuseppe Mascara, Matteo Pivotto, tesserati della Soc. Palermo, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al comportamento tenuto dagli stessi al termine della gara Messina-Palermo del 15/12/02, nonché le Società Messina e Palermo per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti i soggetti deferiti hanno presentato memorie difensive. In quella presentata da Vicari, Sullo, D’Alterio, Portanova, Sulfaro e dalla Soc. Messina si rileva che il comportamento degli incolpati sarebbe stato causato dalla tensione agonistica e che, comunque, esso sarebbe stato controllato direttamente dagli ufficiali di gara. In quella presentata da Mutarelli, La Grotteria, Santoni, Mascara, Pivotto e dalla Soc. Palermo, invece, si rileva che gli incolpati sarebbero stati vittime di aggressioni, che essi sarebbero intervenuti solo per sedare gli animi o per difendere compagni aggrediti, che eventuali comportamenti non ortodossi nei confronti delle Forze dell’Ordine non sono stati giudicati illeciti dalla Autorità giudiziaria. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per due giornate di gara per il Vicari, della squalifica per una giornata di gara per il Sullo, della squalifica per una giornata di gara per il D’Alterio, della squalifica per una giornata di gara per il Portanova, dell’inibizione per mesi due e della ammenda di € 3.000,00 per il Sulfaro, dell’ammenda di € 1.000,00 per il Mutarelli, dell’ammenda di € 1.000,00 per il La Grotteria, della squalifica per due giornate di gara per il Santoni, della squalifica per una giornata di gara per il Mascara, della squalifica per una giornata di gara per il Pivotto, nonché a quella dell’ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Messina e dell’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Palermo. Sono comparsi altresì i rappresentanti degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati e in subordine l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento degli incolpati sia sanzionabile. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini – che costituisce fonte privilegiata di prova – risulta che, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, i calciatori Vicari, Sullo, D’Alterio, Mutarelli e La Grotteria si sono colpiti e spintonati a vicenda; che il calciatore Santoni ha spintonato con violenza un vigile urbano, facendolo cadere a terra; che i calciatori Portanova, Vicari, Mascara, Pivotto, Santoni e il dirigente Sulfaro hanno dato vita ad un tafferuglio, colpendosi reciprocamente; che in tale occasione il dirigente Sulfaro si è distinto per energici incitamenti alla violenza. Poiché le affermazioni contrarie contenute nelle memorie difensive degli incolpati risultano sprovviste di prova, deve affermarsi la responsabilità degli stessi, alla quale consegue quella oggettiva delle società di rispettiva appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso l’ambito in cui le violazioni sono state commesse, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 a Salvatore Vicari, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Salvatore Sullo, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Salvatore D’Alterio, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Daniele Portanova, della squalifica fino al 10/4/2003 e dell’ammenda di € 3.000,00 a Giovanni Sulfaro, dell’ammenda di € 1.000,00 a Massimo Mutarelli, dell’ammenda di € 1.000,00 a Cristian La Grotteria, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 a Nicola Santoni, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Giuseppe Mascara, ora tesserato Soc. Genoa, dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 a Matteo Pivotto, nonché quella dell’ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Messina e di € 2.000,00 per la Soc. Palermo.
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